Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28319 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28319 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI GORIZIA
nei confronti di:
PROCINO GIANLUCA N. IL 21/06/1973
avverso la sentenza n. 1533/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GORIZIA, del 23/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha concluso
chiedendo accogliersi il ricorso del pubblico ministero;
per il ricorrente è presente l’Avvocato Riccardo Cattarini, il quale chiede dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

Il G.U.P. presso il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 23 ottobre 2012, dichiarava non
luogo a procedere nei confronti di Procino Gianluca per il delitto di false dichiarazioni su
qualità personali proprie, asseritamente commesso in sede di interrogatorio di garanzia
innanzi al G.I.P. del medesimo Tribunale, dichiarando di essere laureato in tecnica della
prevenzione.
Il proscioglimento è intervenuto perché il fatto non sussiste, avendo accertato il giudice
che l’imputato, in forza del riconoscimento di pregressa carriera che gli attribuiva 180
crediti formativi, sulla base di un esame sostenuto il 5 novembre 2009 con l’attribuzione
di un voto di 100/110, aveva sostanzialmente conseguito il titolo di tecnico della
prevenzione, sicché alla data del 4 luglio 2011 aveva diritto a seguire il corso di laurea
specialistica.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Gorizia, deducendo violazione di legge, avendo il giudice errato sulla norma
giuridica sottostante a quella penale.
Secondo il PM ricorrente l’ammissione al corso di laurea specialistica avvenuto in forza di
una pregressa carriera, unitamente ad un esame, non equivale ad aver sostenuto tre
anni di corsi universitari con esame di laurea (breve), che consente di fregiarsi del titolo
di dottore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Gorizia è inammissibile.
Il giudice di merito, con valutazione di merito, incensurabile in questa sede, ha ritenuto
che la pregressa carriera di tecnico della prevenzione, unitamente all’esame sostenuto,
con l’attribuzione di un voto, avesse valore equipollente al conseguimento della laurea in
tecnica della prevenzione e che dunque il reato di false dichiarazioni dovesse escludersi
già sul piano dell’elemento soggettivo. In tal modo non è stato affrontato il tema
dell’elemento soggettivo, che a maggior ragione poteva essere escluso in considerazione
della particolarità del caso.
Con il ricorso del Procuratore della Repubblica di Gorizia la sentenza impugnata viene
censurata nel merito, come si evince chiaramente dalle considerazioni svolte nell’atto,

RITENUTO IN FATTO

con riferimento ad alcuni particolari della fattispecie concreta (l’esitazione nel corso
dell’interrogatorio ed il tenore del modulo di iscrizione dell’Università degli Studi di
Trieste) e dalle conclusioni cui perviene, di annullare la sentenza con rinvio a giudizio
dell’imputato per la sussistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del reato.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dichiara inammissibile il ricorso.
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in Roma, il 10 aprile 2013
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P.Q.M.

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