Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28319 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28319 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VOGLIQI RAFET N. IL 18/12/1979
VOGLIQI SKENDER N. IL 02/02/1969
avverso la sentenza n. 1552/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 05/03/2014
22746/2013
Motivi della decisione
Il difensore degli imputati ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati.
I ricorrenti pretendeno, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche. L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine
all’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità
del reo. Ciò che nella specie è avvenuto con riferimento alle modalità del tentato furto
e ai plurimi documenti contraffatti..
Questa Corte (Sentenza del 4.12.2003 n.7707 rv. 229768) ha anche di recente
affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis
cod. pen. e’ oggetto di un giudizio di fatto, e puo’ essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talche’
la stessa motivazione, purche’ congrua e non contraddittoria, non puo’ essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna det, ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrentifl pagamento delle spese del
procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore del a cassa delle ammende della
somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il s , _ mie
La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Vogliqi Rafet e Vogliqi Skender
responsabili del reato di tentato furto ai danni di un negozio di abbigliamento e
falsificazione di documenti condannandoloialla pena di giustizia.