Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28317 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28317 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARON FELIX ROBERTO JEAN PIERRE nato il 02/10/1981 a PARIGI

avverso la sentenza del 08/01/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016, la relazione svolta dal
Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI
che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 21/06/2016

R.G.Cass. n. 24518/15

Corte Suprema di Cassazione

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con sentenza in data 08.01.2015 la Corte di appello di Genova

confermava la decisione adottata il 02.04.2012 dal Tribunale di Chiavari,
con cui Felix Roberto Jean Pierre CARON era stato condannato, con le
concesse attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione (oltre statuizioni civili), previa declaratoria di colpevolezza in

Claudio LUCIGNANO di essersi intrattenuto, contro la sua volontà, nella
sua abitazione e di averlo minacciato.
Rilevava all’uopo il giudice distrettuale, ribadendo la ricostruzione
dei fatti già operata dal Tribunale, che le risultanze dell’espletata
istruttoria dibattimentale, con peculiare riguardo alle dichiarazioni
testimoniali acquisite e, soprattutto, alle emergenze della registrazione
audio dell’incontro svoltosi fra le parti il 26.08.2009 (e della relativa
trascrizione), evidenziando “la radicale discordanza tra il resoconto
dell’incontro contenuto nella denuncia-querela e il suo reale svolgimento”
– sia quanto alla surrettizia introduzione della parte offesa nella casa
dell’imputato, sia quanto all’intimazione di uscirvi, sia quanto alle minacce
subite – privavano di ogni credibilità la tesi difensiva del difetto
dell’elemento soggettivo proprio del reato di cui all’art. 368 cod. pen.,
basata sull’asserito “carattere inaspettato della visita di LUCIGNANO Paolo
Claudio a casa dell’imputato”, nonché sulle “accuse rivoltegli in
quell’occasione”, circostanze che, rendendo “la visita sgradita”, avrebbero
convinto il prevenuto “del fatto che il LUCIGNANO avesse effettivamente
tenuto i comportamenti descritti nella denuncia-querela depositata il
05.09.2009 presso la Procura della Repubblica di Chiavari”.

2.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, con

atto a propria firma, il CARON, il quale, sulla scorta di un unico profilo di
doglianza, denuncia violazione di legge, nonché vizi alternativi della
motivazione, per avere il giudice territoriale disatteso il proprio assunto
circa il difetto di dolo, “senza considerare tutti gli elementi che aveva a
disposizione […] o meglio […] travisandone il senso”.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni consequenziale

pronuncia, come da dispositivo.

ordine al reato di calunnia, ascrittogli per aver falsamente accusato Paolo

R.G.Cass. n. 24518/15

4.

Corte Suprema di Cassazione

Al di là della qualificazione formale dei vizi prospettati, ciò che il

ricorrente prospetta è, in realtà, una diversa lettura degli elementi di
prova congruamente e convergentemente valutati da entrambi i giudici di
merito, peraltro attraverso la non consentita estrapolazione di singoli
passaggi della conversazione registrata, comunque connotati da
un’interpretazione marcatamente soggettiva.
Pertanto, essendo deputato il giudizio di legittimità non già al

sostituzione dell’apprezzamento della Corte a quello del giudice di merito,
bensì unicamente alla tenuta logica della sentenza in cui, nel rispetto dei
principi di diritto, è stato trasfuso il convincimento del giudicante, il
ricorso proposto – come già anticipato – non è in grado di superare il
preliminare vaglio di ammissibilità.
Seguono la condanna al pagamento delle spese processuali,
nonché della ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21.06.2016

vaglio del merito della vicenda processuale, in funzione di una eventuale

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