Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28317 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28317 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI TOMMASO AGAPITO N. IL 30/07/1951
avverso la sentenza n. 1111/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/10/2012,
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/03/2014
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Di Tommaso Agapito avverso la
sentenza emessa in data 5.10.2012 dalla Corte di Appello di Firenze che confermava
quella in data 20.4.2010 del Tribunale di Firenze che aveva condannato il predetto,
assieme ad altro imputato, alla pena di mesi uno di reclusione con i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna a termini di
legge, per il delitto di cui all’art. 590, 1° e 2° comma c.p.p. con violazione delle
norme a tutela degli infortuni sul lavoro in danno di Moschini Franco.
richieste per escludere la colpa del datore i lavoro.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica.
Invero, è palese l’aspecificità del motivo di ricorso che, oltre a non manifestare
compiutamente le ragioni a sostegno, ha riproposto in questa sede pedissequamente
la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice
disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente
plausibile (pag. 3 sent.)
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 5.3.2014
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta eccezionalità ed imprevedibilità