Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28316 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28316 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRUCCERI SALVATORE nato il 12/09/1987 a AGRIGENTO

avverso la sentenza del 12/02/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016, la relazione svolta dal
Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 21/06/2016

Corte Suprema di Cassazione

R.G.Cass. n. 26487/15

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12.02.2015 la Corte d’appello di Palermo,

1.

ferma la condanna inflitta il 19.01.2011 a Salvatore BRUCCERI dal g.i.p.
del Tribunale di Agrigento per violazione dell’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90,
in ragione dell’accertata detenzione illecita di due grammi di cocaina
suddivisa in dosi, tenuto conto della natura di reato autonomo nel
frattempo acquisita dalla fattispecie per effetto delle modifiche di cui alla

concesse attenuanti generiche, la diminuente del rito ed il beneficio della
sospensione condizionale, in mesi quattro di reclusione ed C 800,00 di
multa, contestualmente disponendo la restituzione all’imputato della
somma in giudiziale sequestro.

Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso il

2.

predetto imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia.
In particolare, deduce il legale ricorrente, sulla scorta di un
unico motivo di doglianza, violazione di legge e vizio di motivazione, per
avere il giudice distrettuale “omesso di valutare gli elementi sussistenti a
favore dell’imputato idonei a comprovare l’uso personale della sostanza
stupefacente rinvenuta in possesso dello stesso”, avendo indebitamente
attribuito esclusivo e determinante rilievo al solo dato costituito dalla
somma di denaro trovata in possesso dell’imputato – peraltro pari al
modesto ammontare di C 170,00, residuo di un maggior importo
ricevuto dalla madre – ancorché il BRUCCERI non fosse stato sorpreso in
attività di cessione a terzi della droga, né fosse stato trovato in possesso
di strumentazione idonea al confezionamento ed alla vendita dello
stupefacente, dallo stesso consegnato spontaneamente agli operanti con
l’immediata precisazione di detenerlo per esclusivo uso personale;
circostanze – quelle testé enunciate – del tutto pretermesse dalla Corte
d’appello nella formazione del proprio convincimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

2.

La sentenza impugnata non sfugge ad una valutazione di

manifesta illogicità, poiché, in assenza di qualsivoglia altro dato munito
di significatività probatoria, attribuisce univoco significato accusatorio a

legge n. 79/2014, rideterminava la pena allo stesso inflitta, con le già

R.G.Cass. n. 26487/15

Corte Suprema di Cassazione

due elementi – il possesso, da parte del BRUCCERI, di due grammi di
cocaina suddivisa in tre dosi e della somma di C 170,00 – che, lungi dal
rivestire tale valenza, risultano oggettivamente ambigui, ove si tenga
conto, per un verso, che si attesta essere stato il medesimo BRUCCERI
a consegnare ai verbalizzanti le tre dosi, significando da subito averle
acquistate lo stesso giorno per proprio uso personale, contestualmente
dando una giustificazione della comunque modesta somma detenuta,
in ordine alla quale non risulta esser stata compiuto alcun

impugnata – come pure da quella di primo grado – alcun dato
sintomatico della possibile cessione a terzi dello stupefacente, al di là
del rinvenimento dell’odierno ricorrente nella piazza di Porto
Empedocle, indicata agli operanti da fonte confidenziale come luogo di
effettuazione dell’attività di spaccio ad opera del prevenuto e dove lo
stesso fu sottoposto a controllo, senza che risultino altre indicazioni di
sorta.
In presenza di tale quadro assolutamente insufficiente, che non
pare suscettibile di alcuno sviluppo ulteriore, la pronuncia della Corte
territoriale va annullata senza rinvio, con la formula di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 21.06.2016

accertamento; e, per altro verso, che non emerge dalla sentenza

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