Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28316 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28316 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 05/03/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACCO YAURI OSWALDO RICHIARD N. IL 03/01/1985
avverso la sentenza n. 122/2012 TRIBUNALE di SALUZZO, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

ovt

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pacco Yauri Oswaldo Richard
avverso la sentenza emessa in data 8.2.2013 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Saluzzo con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato
di guida senza patente paranliperché mai conseguita e condannato alla pena di C
2.000,00 di ammenda.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento alla
circostanza contestata che il veicolo fosse in movimento e fosse condotto

Il ricorso è inammissibile perché basato su censure non consentite nella presente
sede.
Le censure mosse pretendono a sovrapporre una diversa valutazione delle
risultanze processuali rispetto a quella compiuta, con congrua e corretta
motivazione, dai Giudici di merito e, pertanto, sono improponibili nel giudizio di
legittimità.
Invero, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997,
Dessimone).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare
in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ

deciso in Roma, il 5.3.2014

dall’imputato.

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