Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28315 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28315 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTRANGELO FEDERICO N. IL 06/12/1961
FUCCI SALVATORE N. IL 14/08/1981
avverso la sentenza n. 3718/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Mastrangelo Federico e Fucci Salvatore
avverso la sentenza emessa in data 1.6.2012 dalla Corte di Appello di Bari che, tra l’altro,
confermava nei confronti dei predetti quella in data 16.6.2010 del Tribunale di Foggiasezione distaccata di Cerignola con cui i predetti erano stati condannati alla pena di mesi
nove di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuno, per il delitto di tentato furto aggravato.
Deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’entità della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale
valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione
dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del
19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Tanto meno può ritenersi alcuna violazione delle richiamate norme poste a presidio della
determinazione della pena, laddove il giudice, nell’ambito dell’anzidetta sua
discrezionalità, abbia dato conto delle ragioni su cui ha basato la quantificazione della
sanzione esplicitandone correttamente il calcolo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare per ciascuno in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la

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