Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28313 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28313 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPPELLO ALESSIO N. IL 09/10/1982
avverso la sentenza n. 4632/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 05/03/2014
19475/2013
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Palermo , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Cappello Alessio responsabile del
concorso nel tentativo di furto di un faro di una autovettura.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente non tiene conto che la sentenza impugnata ha già
valutato la questione dedotta rilevando che la presenza sul luogo del tentato furto del
Cappello e il comportamento dal medesimo tenuto erano chiaramente indicativi della
partecipazione da parte sua, con funzione di “palo”, al furto cui era intento un altro
giovane
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il S
2-0A4
Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda l’accertamento di responsabilità.