Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28312 del 21/06/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28312 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: COSTANZO ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FABBRI OTTAVIO nato il 16/03/1964 a MONTECAROTTO
avverso la sentenza del 06/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANGELO COSTANZO
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Data Udienza: 21/06/2016
RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 3668 del 6/10/2015, ha
confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Ancona-sezione distaccata di Jesi
a Ottavio Fabbri ex art. 334, comma 2, cod. pen. per avere sottratto 5 macchine
da cucire dai beni mobili in pignoramento della società della quale era legale
rappresentante e a lui affidati in custodia.
della sentenza, deducendo: a) erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali
sulle quali è stata fondata la responsabilità dell’imputato, b) tardività della
querela proposta.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nel confermare la sentenza di
primo grado, la Corte di appello ha osservato che: a) l’imputato fu nominato
custode delle macchine da cucire nel marzo del 2009 e, quando dovette
procedere alla vendita, il commissario incaricato rilevò che ne mancavano 5
(quelle di migliore qualità) e le stesse ancora mancavano quando il proprietario
dell’immobile in cui erano collocate ritornò in possesso dei locali (agosto 2009);
b) l’imputato non ha fornito giustificazione della sparizione delle macchine delle
quali era custode. Le deduzioni del ricorrente entrano nel merito di una plausibile
valutazione probatoria fondata su una ricostruzione degli eventi esente da
interne incompatibilità e congrua rispetto ai fatti accertati, senza peraltro
addurre una spiegazione della sparizione dei beni in custodia alternativa rispetto
a quella che regge la tesi accusatoria.
Poiché il reato ex art. 334 cod. pen.. è perseguibile di ufficio, il secondo
motivo di ricorso è manifestamente infondato e inconducente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende
Così deciso il 21 /06/2016
2. Nel ricorso presentato personalmente da Fabbri si chiede l’annullamento