Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28312 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28312 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELLIA IVAN ANTONIO N. IL 21/03/1958
avverso la sentenza n. 1441/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014


Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ellia Ivan Antonio avverso la sentenza emessa
in data 29.10.2012 dalla Corte di Appello di Lecce che in parziale riforma di quella in data
16.12.2008 del Tribunale di Lecce- Sezione distaccata di Gallipoli con cui il predetto era
stato riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato e condannato alla pena
condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed € 154,00 di multa, concedeva anche il
beneficio della non menzione della condanna.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla prova della ritenuta

favorevoli all’imputato.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse non consentOella presente sede.
Le censure mosse pretendono a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze
processuali rispetto a quella compiuta, con congrua e corretta motivazione, dai Giudici di
merito e, pertanto, sono improponibili nel giudizio di legittimità.
Invero, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
Pen. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 5.3.2014

penale responsabilità, avendo trascurato di argomentare in ordine agli elementi di prova

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