Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28310 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28310 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINO MARIO N. IL 21/11/1989
avverso la sentenza n. 418/2012 TRIBUNALE di CROTONE, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 05/03/2014

19265/2013
Motivi della decisione
Il Tribunale di Crotone, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava Martino Mario
responsabile del reato di guida senza patente e lo condannava ala pena di giustizia.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame le censure sono apoditticamente espresse e nemmeno il ricorrente
tiene conto che la sentenza impugnata ha dato atto che lo stesso imputato aveva
ammesso di non aver mai conseguito la patente a conferma di quanto emerso dal
controllo effettuato dagli agenti operanti.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il

s .3. 2.0.ili

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda l’accertamento di responsabilità.

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