Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2831 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2831 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE * C/
2) MAROTTA CARMELO N. IL 10/04/1958
avverso l’ordinanza n. 905/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 06/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’U’IRI;
lette/sentka le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 12/12/2012

2

Ritenuto in fatto
– Con atto del 10.4.2012, Salvatore Caputo, quale avvocato
difensore di Carmelo Marotta, ha interposto ricorso per cessazione
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di
Messina in data 6.12.2014 con il quale il tribunale messinese, dopo
aver revocato la precedente revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio di Carmelo Marotta, ha contestualmente rigettato
l’istanza del difensore di quest’ultimo diretta alla liquidazione degli
onorari riferiti all’attività prestata dallo stesso difensore nel giudizio
di opposizione alla revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
Con il ricorso proposto, l’avvocato Caputo ha censurato il
provvedimento impugnato per violazione di legge e motivazione
omessa e/o illogica, in relazione all’art. 75, comma i, del d.p.r. n.
115/2002.
In particolare, il ricorrente sottolinea come l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e fase del processo nonché per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali,
a quello comunque connesse, con la conseguenza che il rigetto
dell’istanza di liquidazione presentata nel giudizio di opposizione deve ritenersi un errore lapalissiano non supportato da alcuna valida
argomentazione giuridica, tenuto altresì conto della circostanza che il
procedimento di opposizione alla revoca dell’ammissione al gratuito
patrocinio era stato instaurato nello specifico interesse del patrocinato e non già del solo difensore.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato, con l’eventuale adozione delle statuizione consequenziali.
Con memoria in data 8.7.2012, il procuratore generale presso
la corte di cessazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ha depositato memoria il ricorrente, insistendo per
raccoglimento delle già rappresentate istanze.
Considerato in diritto
2. – Occorre preliminari ente rilevare come il provvedimento
del Tribunale di sorveglianza di Messina in questa sede impugnato,
abbia richiamato, a sostegno della decisione di rigetto dell’istanza di
liquidazione presentata dall’odierno ricorrente, un precedente di
questa corte di legittimità (Cass., Sez. 4, n. 22649/2005, Rv. 231794)
che ha sancito l’insussistenza di alcun obbligo, in ipotesi derivante a
carico dello Stato dall’ammissione al gratuito patrocinio, in relazione
alle spese legali maturate nella fase di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al difensore, sia perché a nessun onere è tenuta
la persona ~casa al beneficio, sia perché il procedimento di oppo-

i.

sizione è preordinato alla tutela di un diritto estraneo a quelli propri
della persona interessata.
Tale principio deve ritenersi del tutto estraneo alla vicenda oggetto dell’odierno procedimento, avendo quel provvedimento di legittimità statuito con riguardo a un’istanza di liquidazione relativa a un
procedimento di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi
del difensore, e non già, come nel caso di specie, a un’istanza di liquidazione relativa a un procedimento di opposizione alla revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
La differenza tra le due ipotesi deve ritenersi decisiva, giacché,
mentre nel primo caso l’interesse al procedimento deve ritenersi di
esclusiva pertinenza del difensore dell’imputato ammesso al gratuito
patrocinio, nel secondo caso l’interesse al procedimento di opposizione è proprio dell’imputato, dolendosi quest’ultimo propriamente
dell’esclusione dal beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Ciò nondimeno, l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie, a fronte di un provvedimento di rigetto
dell’istanza di liquidazione spettante al difensore, quest’ultimo
avrebbe dovuto attivare lo strumento processuale dell’opposizione ai
sensi degli artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 (e non già direttamente il rimedio di cui all’articolo tu Cost.), atteso che il richiamato procedimento di opposizione deve ritenersi applicabile, non solo contro i
provvedimenti positivi (decreti) di liquidazione, ma anche contro i
provvedimenti di rigetto delle istanze di liquidazione, trattandosi, in
ogni caso, di provvedimenti assunti all’esito di un procedimento avviato in forza di domande di identico tenore.
3. – Alla dichiarazioni d’inammissibilità del ricorso segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di curo 5oo,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 12.12.2012.

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