Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28309 del 17/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28309 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MISEROTTI MONICA nato il 21/09/1966 a PIACENZA

avverso la sentenza del 02/10/2014 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 17/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per a “d

14-029 4- 1) ess r

Uditoi qiifensorfAvv.AN1/4 10 bt”:” o

V\ A (t( ‘era eitut

\{A

Aiv-V•AdVO

12.,k

ebm-et£41>

Data Udienza: 17/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. L’imputata Monica MISEROTTI ricorre, a mezzo del
difensore, contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello
di Bologna che, in parziale riforma di quella emessa dal
Tribunale di Piacenza in data 15.7.2011, appellata

artt.

81

cpv.,

380

cod.

pen.

ai

capi

1,7,8,10,12,13,15,16,17,22,24,25,27,29,30,32,45 e 36 limitatamente alle pratiche Argon H.T. s.r.l. e Teconnetal
s.r.l. – perché il fatto non sussiste, dichiarato n.d.p. per
prescrizione in relazione agli analoghi reati di cui ai capi
9,21 e 36, limitatamente alle pratiche Z.V. s.r.l. e Sic. It.
S.P.A. ed ha rideterminato la pena inflitta per i capi
3,18,19,20,28,36, 40,42 (reati continuati di cui agli artt.
380 e 481 c.p.) ed í capi 26,44,46,47 (art. 348 cod. pen.,
ritenuto il tentativo in ordine al capo 26), oltre le
statuizioni civili.
2. La ricorrente, con atto a mezzo del difensore, si
duole di:
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in
ordine alla natura dell’assistenza prestata nella fase
esecutiva dal difensore del debitore esecutato e alla
qualità di parte di quest’ultimo in relazione ai capi
3,19,20,28 e 40. Il debitore esecutato, secondo la
ricorrente, non risulta parte in senso proprio del processo
esecutivo, non avendo in tale fase il mandato del legale
natura di mandato a rappresentare, assistere e difendere
la parte davanti all’A.G., se non in funzione delle eventuali
opposizioni ex art. 615 e ss. c.p.c., nella specie non
attivate. Inoltre, in relazione al capo 3, le residue condotte
addebitate sono ricondotte al mandato conferito nell’atto
di appello in sede civile del 14.10.2005, purtuttavia
risultato improcedibile ed irrilevante non potendo abilitare
il difensore al compimento di atti per conto del debitore

dall’imputata, ha assolto la predetta dai reati di cui agli

dinanzi all’A.G.. In relazione al capo 40, si è violato l’art.
83 c.p.c. in ordine alla necessità di una delega scritta.
2.2. Violazione dei criteri legali di valutazione della
prova a discarico ed illogicità della motivazione in
relazione al capo 3, essendosi pretermessa la corretta
valutazione del documento prodotto in giudizio della non
iscrizione della causa a ruolo rispetto al fondamentale
giudizio di attendibilità della p.o..

della p.o. Raffaele Renzulli in relazione al capo 18 e, in
particolare, alla affermata spiegabilità della contraddizione
in cui è incorso il predetto teste che ha negato la
partecipazione alle udienze civili nonostante quanto risulta
dai verbali di udienza.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in
relazione all’art. 380 c.p. e con riferimento al capo 18,
essendo stata data rilevanza penale a condotte poste in
essere successivamente alla scadenza dei termini per
impugnare la sentenza del Tribunale di Piacenza in
funzione di Giudice del lavoro, condotte pacificamente
fuori da un giudizio pendente.
2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in
relazione all’art. 380 c.p. ed al D.P.R. n. 602/73 e ss.mm .
, travisamento dei fatti e vizio della motivazione in ordine
alla natura dell’esecuzione esattoriale con riferimento al
capo 28. Oltre quanto detto sotto il primo motivo, si
evidenzia che la esecuzione contro la Edil Uno s.r.l. era
una esecuzione esattoriale di natura amministrativa,
caratterizzata dall’autotutela della P.A., che esclude la
ricorrenza della ipotesi di cui all’art. 380 c.p.
2.6. Violazione degli artt. 481 c.p., 83 c.p.c. e 2703
c.c. in relazione al capo 31, dovendosi ritenere che la
norma penale de qua incrimini unicamente l’attestazione
di una sottoscrizione di cui sia provata la non autenticità,
in uno con la consapevolezza della falsità da parte
dell’avvocato.

2

2.3. Insufficienza della motivazione sull’attendibilità

2.7. Violazione di legge e vizio della motivazione in
relazione agli artt. 380 c.p., 83 c.p.c. e 93 L.F. in ordine
alla natura della assistenza prestata dal difensore nella
procedura di ammissione al passivo fallimentare e sulla
necessità a tal fine di una procura ad litem rilasciata in
forma scritta, in relazione al capo sub 36, non essendovi
prova – nella fattispecie – di procure conferite ad litem.
2.8. Vizio della motivazione in relazione all’art. 380

delle condotte e dell’elemento psicologico del reato in
relazione al capo 42, non risultando dalla motivazione
della sentenza la riconducibilità delle condotte contestate
al periodo di pendenza del giudizio, con conseguente
conclusione che esse sono successive ed escluse
dall’applicabilità dell’art. 380 c.p.. Inoltre, la Corte omette
di pronunciarsi sul dolo e di valutare le scelte processuali
del difensore in senso globale.
2.9. Insufficienza della motivazione sull’individuazione
dei presupposti di cui all’art. 348 c.p. in relazione ai capi
26,44,46 e 47. Non sono individuati gli atti tipici della
professione posti in essere con continuità e quali, invece,
quelli necessariamente connessi alla chiusura della propria
attività di avvocato.
2.10. Violazione di legge e vizio della motivazione in
ordine alla determinazione della pena. Il danno, rispetto al
quale è stato individuato il reato più grave, è in realtà di
gran lunga inferiore a quello riferibile ad altre posizioni,
rispetto alle quali ricorre l’attenuante del risarcimento del
danno, con conseguente riverbero in punto di pena. Non si
sarebbe, poi, tenuto conto della omogeneità delle
violazioni ex artt. 380 e 348 c.p. e del limitato arco
temporale in cui si susseguono rispetto alla
commisurazione superiore al minimo rispetto ai limiti
edittali, al sensibile aumento per la continuazione ed alla
ridotta diminuzione per l’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p..
2.11. Violazione di legge e vizio della motivazione in
relazione al diniego dei benefici di legge, essendo state
considerate condanne per fatti della stessa specie che

3

g’,

c.p. in ordine all’individuazione del momento temporale

potevano essere sussunte ex art. 81 cpv. c.p. rispetto a
quelli oggetto di impugnazione.
2.12. Vizio

della

motivazione

in

ordine

alla

quantificazione del danno in favore della parte civile
Ce.As.Car.S.r.I., avendo la Corte omesso di pronunciarsi
sul dedotto errore di calcolo relativo al danno da perdita di
chance.
2.13. Con

memoria

difensiva

si

evidenzia

particolare riferimento al:
– primo motivo con riguardo alla natura ed
identificazione dell’attività dell’avvocato ai fini dell’art. 380
c.p.
– quinto motivo con riguardo alla natura di
«giudizio» della esecuzione esattoriale.
– sesto motivo in ordine all’oggetto della norma
incriminatrice ex art. 481 c.p..
– settimo motivo con riguardo alla omessa
presentazione della domanda di insinuazione al passivo
fallimentare ed alla sua rilevanza nell’ambito della
fattispecie ex art. 380 c.p. nonché alla necessità di una
autonoma procura ex art. 83 c.p.c..
– ottavo motivo circa la omessa attivazione
dell’azione esecutiva dopo il passaggio in giudicato della
sentenza favorevole di primo grado.
3. Con ordinanza in data 11.2.2016

la settima

sezione ha disposto la trattazione della causa da parte
della sesta sezione di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solo in relazione al quinto
motivo, risultando inammissibile per il resto.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

4

l’ammissibilità e fondatezza dei motivi presentati con

2.1. Alla questione sulla

natura

dell’assistenza

prestata nella fase esecutiva la sentenza dà risposta a pg.
13 affermando che la pendenza della causa dinanzi alla
A.G. perdura fino a quando la parte può utilmente
espletare attività processuale, ovvero, qualora sia stata
svolta attività processuale tardiva, fino al momento della
pronuncia da parte dell’A.G. che dà conto della
inammissibilità dell’atto; inoltre, che dall’inizio
dell’espropriazione forzata – che inizia con il

debitore esecutato è parte della procedura che si svolge
dinanzi alla A.G. (art. 484, comma 1, cod. proc. civ.).
2.2. Quanto, poi, allo specifico capo 3) la Corte ha
ritenuto irrilevante il difetto di specifico mandato per
l’assistenza nella fase esecutiva – a prescindere dal suo
rinvenimento nella procura a margine dell’atto di appello
del 14.10.2005 – sul rilievo che l’art. 380 cod. pen.
evidenzia un arretramento della soglia di rilevanza penale
della condotta infedele al momento della instaurazione del
rapporto fiduciario con l’avvocato, incarico che riveste i
caratteri del mandato e che non necessita di una formale
procura ad litem.
2.3. Quanto al capo 40) (v. pg. 40) la sentenza
richiama i principi appena sopra espressi in tema di
pendenza della causa e di caratteristiche del mandato,
nella specie provato dal rinvenimento di una bozza di
opposizione a decreto ingiuntivo.
3. Il secondo motivo, sempre in relazione al capo 3),è
generica deduzione in fatto sul giudizio di attendibilità
della persona offesa che ha tenuto conto anche di tale
emergenza ( v. pg 15 e ss.).
4. Il terzo motivo è generico ed in fatto rispetto al
giudizio di attendibilità espresso dalla Corte, privo di vizi
logici e giuridici.
3. Il quarto motivo, al di là del formale profilo
azionato, è generico ed in fatto.

5

pignoramento, ai sensi dell’art.491 cod. proc. civ. – il

5.1. Va premesso che il delitto di cui all’art. 380
comma primo cod. pen. (patrocinio infedele) è un reato
che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo,
una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri
professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della
parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che
implichi un nocumento agli interessi di quest’ultimo, inteso
questo non necessariamente in senso civilistico di danno

conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine
anche solo morale che alla stessa parte sarebbero potuti
derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale.
D’altro canto la condotta illecita può consistere anche
nell’occultamento di notizie o nella comunicazione di
notizie false e fuorvianti nel corso del processo; a sua
volta l’evento può essere rappresentato anche dal
mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di
decisione assunte dal Giudice nelle fasi intermedie o
incidentali di una procedura (Sez. 6, n. 2689 del
19/12/1995, Forti, Rv. 204509).
5.2. Pertanto, non sono inficiate dal ricorso le ragioni
della affermazione di responsabilità che fanno
correttamente leva sull’omessa informazione sulla causa di
primo grado, sul suo esito negativo e sulla mancata
impugnazione e, infine, sulla rassicurazione della sua
proposizione.
6. Il quinto motivo è fondato nei termini che seguono.
6.1. La disposizione di cui all’art. 380 del cod. pen.
(Patrocinio o consulenza infedele) sanziona la condotta del
patrocinatore, infedele ai suoi doveri professionali, che
arrechi nocumento agli interessi della parte da lui difesa
(assistita o rappresentata) dinanzi all’autorità giudiziaria:
il testo della norma impone di interpretarla letteralmente
nel senso di ritenere che il legislatore abbia inteso
riservare la sanzione penale per quei comportamenti
infedeli che abbiano luogo nell’ambito di un procedimento,
escludendo invece dalla portata della previsione le attività
poste in essere prima dell’instaurazione del procedimento
6

9)11

patrimoniale, ma anche nel senso di mancato

e ad esso prodronniche (Sez. 2, n. 13489 del 16/03/2005,
Vanaria, Rv. 231159).
6.2. L’esecuzione esattoriale – per limitarsi alle norme
all’epoca vigenti – è disciplinata dal DPR 29\9\1973 n. 602
e successive modifiche tra le quali quelle introdotte dal
D.Igs n. 46\1999. Tale disciplina prevede che il
procedimento di espropriazione forzata esattoriale sia
regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al

speciali e che siano con le stesse compatibili. In questo
procedimento, il ruolo del giudice dell’esecuzione è
diventato più incisivo, soprattutto dopo il D.L.gs n. 44\99,
perché è possibile svolgere un controllo sulla regolarità
formale del procedimento. Tuttavia, il più ampio ambito
del giudice ordinario rispetto al passato con un correlativo
avvicinamento dell’esecuzione esattoriale a quella forzata,
non fa mutare natura all’esecuzione esattoriale che rimane
sempre improntata al regime di autotutela. Si tratta,
invero, di uno speciale procedimento improntato
all’esigenza di una celere realizzazione del credito,
esperibile nei confronti di tutte le pubbliche entrate, anche
di natura non tributaria (cfr. Corte Cost. 9\10\1998, n.
351 – Corte Cost. 2\11\2000, n. 455). Pertanto, mentre
prima delle riforme indicate dal D.Lgs n. 44\99, la
giurisprudenza propendeva per il carattere amministrativo
del procedimento (Cass. SU 19\12\1990, n. 12032), oggi
il giudice dell’esecuzione ha una presenza più incisiva con
l’attenuazione del carattere di “specialità” della procedura
di esecuzione esattoriale ed in virtù dei seguenti caratteri:
l’esecuzione è comunque svolta dall’agente della
riscossione ma sono ammesse le opposizioni esecutive,
differentemente a seconda che si tratti di entrate di natura
tributaria e non tributaria ed è ammessa la sospensione
dell’esecuzione.
6.3. Nella specie, si contesta la dolosa inazione della
ricorrente rispetto all’azione esecutiva dell’Agenzia delle
entrate di Piacenza, avendo omesso di agire in sede di
autotutela avverso i due avvisi di accertamento nei
7

91/1

caso concreto in quanto non derogate dalle disposizioni

confronti della srl Edil Uno Costruzioni che l’aveva all’uopo
incaricata.
6.4. Pertanto, non si versa in una condotta avente ad
oggetto un procedimento pendente dinanzi all’A.G., ma
soltanto riferita all’attività esecutiva svolta dalla P.A., la
quale esula dalla nozione di giudizio.
6.5. La sentenza deve, pertanto, essere annullata
senza rinvio limitatamente al capo 28 perché il fatto non

7. Il sesto motivo è manifestamente infondato in
relazione alla corretta motivazione che ha respinto la
deduzione, oggi sostanzialmente riproposta, con la quale
(v. pg. 28 e sg.) è stata evidenziata la natura e funzione
della autenticazione che presuppone la contestualità della
sottoscrizione da parte di soggetto compiutamente
identificato o noto rispetto alla attività di autenticazione,
contesto di verificazione insussistente nella specie.
8. Il settimo motivo è manifestamente infondato
rispetto alla motivazione che ha rigettato l’analogo motivo,
oggi sostanzialmente riproposto, circa la pendenza delle
procedure fallimentari che si svolgevano dinanzi alla A.G.
ed al mandato all’avvocato di recupero del credito
nell’ambito di dette procedure che prescinde dalla formale
sottoscrizione di una procura. Non mancandosi di
osservare la corretta considerazione svolta dalla sentenza
circa la prova del contenuto di detto mandato (v. pg. 35).
9. L’ottavo motivo è generico ed in fatto non essendo
stata la relativa prima questione devoluta in appello. Del
tutto generica è la deduzione in ordine al profilo
psicologico, rispetto alle false informazioni più volte fornite
dalla ricorrente alle persone offese.
10. Il nono motivo riguarda capi i cui reati sono stati
dichiarati estinti per prescrizione. Rispetto a tale
declaratoria – come da costante orientamento di
legittimità – non è ammissibile dedurre il vizio di
motivazione.
8

sussiste, eliminando la relativa pena di gg.25 ed euro 90.

11. Il decimo motivo censura in fatto l’esercizio dei
poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella
specie esercitati senza vizi logici e giuridici (v. pg, 54).
12. L’undicesimo motivo, oltre ad avere ad oggetto
questione non devoluta in appello, in ogni caso è generica
censura in fatto.
13. Il dodicesimo motivo – rispetto al quale non vale
la rinuncia pronunciata dal difensore in udienza – è

ha dato luogo alla riduzione della somma liquidata a titolo
di risarcimento del danno in favore della CE.AS . s.r.l..
14. In

conclusione,

deve

essere

disposto

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente al capo 28) perché il fatto non sussiste,
eliminando la relativa pena di gg. 25 di reclusione ed euro
90 di multa.
15. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, aderendosi al più autorevole orientamento
recentissimamente espresso da questa Corte, secondo il
quale in presenza di un ricorso per cassazione
“cumulativo” riguardante plurimi ed autonomi capi di
imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei
termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di
appello, l’ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o
più capi, con conseguente declaratoria di estinzione dei
reati per prescrizione, non comporta l’estinzione per
prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed
autonomi capi per i quali, viceversa, il ricorso risulti
inammissibile ( S.U. ric. Aiello, sentenza del 27.5.2016,
massima provvisoria)

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio
limitatamente al capo 28) perché il fatto non sussiste ed

9

adi

manifestamente infondato rispetto al giudizio di equità che

elimina la relativa pena di gg. 25 di reclusione ed euro 90
di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 17.6.2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA