Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28308 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28308 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAL ARPAD N. IL 19/09/1971
avverso la sentenza n. 6578/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
9ir
Data Udienza: 05/03/2014
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pal Arpad avverso la sentenza emessa in
data 26.2.2013 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella in data 19.9.2012
del Tribunale di Milano che, tra l’altro, aveva condannato il predetto alla pena di mesi
otto di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di furto aggravato.
Deduce il vizio motivazionale in relazione all’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
ricorso, che si fonda su tale erroneo presupposto, è completamente generico avulso dalla
realtà giuridica e le sue censure, in quanto del tutto inappropriate, sono manifestamente
infondate.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ
deciso in Roma, il 5.3.2014
Va subito rilevato che la sentenza impugnata non è di “patteggiamento”, sicchè l’intero