Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28307 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28307 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AZIZ MOHAMED N. IL 15/06/1983
avverso la sentenza n. 2834/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Aziz Mohamed avverso la sentenza emessa in
data 5.12.2012 dal giudice monocratico del Tribunale di Verona, ai sensi dell’art. 444
• c.p.p., che applicava alfii predetta la pena concordata di mesi dieci di reclusione ed C
1.000,00 di multa per due delitti di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p. e 73 co.

10 dPR

309/1990 (detenzione e cessione di eroina: fatti del 2003) in continuazione con quelli di
cui alla sentenza in data 17.4.2003 del Tribunale di Verona.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata verifica

Il ricorso è inammissibile essendo basato su censure aspecifiche e non consentita in
questa sede.
A parte l’estrema genericità delle doglianze che non esprimono in alcun modo le concrete
ragioni poste a loro fondamento, si rileva che il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza
di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una
specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e
che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata.
Al riguardo, è stato finanche affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art.
444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che
la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”
(Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824).
.

Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA 31- RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 5.3.2014

della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA