Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28306 del 14/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28306 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso presentato da
LA SPINA MARCO DAVID, nato il 12/08/1993
avverso la sentenza del 24/06/2014 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale PIETRO GAETA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.

Data Udienza: 14/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di
Bologna, a seguito di gravame interposto dall’imputato
Marco David LA SPINA avverso la sentenza emessa il
13.3.2013 dal Tribunale di Ravenna, ha confermato la

riconosciuto responsabile del reato di evasione e
condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la decisione ricorre l’imputato che, a
mezzo del difensore, deduce vizio della motivazione in
relazione al mancato approfondimento delle risultanze
procedimentali emerse nel processo nell’ambito del quale
il ricorrente era agli arresti domiciliari e, segnatamente,
della perizia e della sentenza di primo grado. Dalla perizia,
in particolare, sarebbe emersa la compromessa incapacità
di volere dell’imputato in relazione al periodo dall’agosto
2011 al gennaio 2013 e lo stato di schizofrenia
diagnosticato non poteva essere scomparso dal febbraio
all’aprile del 2013 per poi ricomparire nel maggio 2013.
Inoltre, il disturbo bordeline di personalità era stato
diagnosticato al ricorrente ben prima della diagnosi di
schizofrenia di cui in perizia, come osservato dalla
sentenza per i precedenti fatti, quale esordio di
quest’ultima patologia.
3. Il ricorso è fondato.
4. Risulta, invero, apodittica la ritenuta sussistenza
della capacità di intendere e di volere dell’imputato al
momento del fatto in data 13/3/2013 – mentre questi era
ristretto presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura rispetto alla considerazione della perizia in atti che aveva
accertato non solo che dall’agosto 2011 in poi l’imputato
era capace di intendere ma la capacità di volere era
compromessa, ma che nel maggio 2013 – e cioè appena
tre mesi dopo il fatto per il quale si è proceduto – si era
verificata l’insorgenza di una sintomatologia psicotica,
ancora presente nell’agosto 2013.
2

decisione con la quale il predetto imputato è stato

5. Ne consegue l’annullamento con rinvio della
sentenza con trasmissione degli atti ad altra sezione della
Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra

giudizio.
Così deciso il 14.6.2016.

sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo

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