Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28305 del 14/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28305 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAH MAMODOU nato il 21/08/1986 a CONAKRY
BACHE YAKOUBA nato il 01/01/1992 a COMAKRY
DRAMMEH MUHAMMED nato il 26/04/1986 a SEFADOU

avverso la sentenza del 31/01/2014 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 14/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del PIETRO GAETA
che ha concluso per /,‘ ib.A…~.)ekb* V11,- 412

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento – a
seguito di gravame interposto, tra gli altri, dagli imputati BACHE
YACOUBA, BAH MOMODOU e DRAMMED MUHAMMED avverso la
sentenza emessa il 3.4.2013 dal locale Tribunale – in parziale riforma

riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 588, comma 2, cod.
pen. e 110,337, 339, comma 2 cod. pen..
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli stessi
imputati con unico atto del difensore, che deduce:
2.1. Violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, comma
3, C.E.D.U. in relazione al rigetto della eccezione di nullità della
ordinanza resa dal primo Giudice in data 7.11.2012 avente ad oggetto la
dedotta nullità del decreto di convalida dell’arresto e del decreto che
dispone il giudizio immediato per violazione dell’art. 143 cod. proc. pen.
in quanto – da un lato – gli imputati non erano stati assistiti, durante
l’udienza di convalida, da interprete di lingua rispettivamente conosciuta
da ciascuno di essi e – dall’altro – il decreto di giudizio immediato non
era stato tradotto in lingua conosciuta da ciascuno dei predetti imputati.
L’assunto secondo il quale gli imputati conoscessero sufficientemente la
lingua italiana sarebbe contrastato dall’accertamento effettuato in sede
di udienza di convalida dell’arresto che ha dato luogo alla nomina
dell’interprete.
2.2. Violazione degli artt. 178,179,415bis cod. proc. pen. e vizio
della motivazione in relazione al rigetto della eccezione di nullità del
decreto che dispone il giudizio immediato con riferimento alla dedotta
mancata allegazione al fascicolo del P.M. dei video che avevano ripreso i
fatti. Invero, solo in data 8.10.2013 si è potuto procedere ad una visione
di alcuni video in possesso della Questura di Trento, essendo ormai
spirato il termine per richiedere riti alternativi.
2.3. Violazione degli artt. 213,181,189 cod. proc. pen. e vizio della
motivazione in relazione alla eccepita nullità/inutilizzabilità degli atti di
individuazione informali effettuati dai testi MAIONE e TARGA, attesa la
motivazione tautologica espressa dalla Corte di merito a riguardo,
rispetto ad una scorretta modalità di formazione del fascicolo fotografico
che conteneva solo le foto dei soggetti arrestati a seguito dei fatti.

della decisione ha rideterminato le pene inflitte ai predetti imputati,

2.4. Vizio della motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità con riguardo agli elementi valorizzati dalla sentenza successivi ai fatti – con riferimento alla partecipazione dei ricorrenti ai
precedenti medesimi fatti. In particolare, quanto al BACHE, la Corte non
avrebbe considerato l’ipotesi che egli avesse impugnato la catena per
difendersi da future aggressioni; quanto al DRAMMEH, che le sue
dichiarazioni sono del tutto generiche; quanto al BAH, non solo

essere stato sorpreso con una pietra, senza che fosse in atto alcuno
scontro fisico; e nessuna motivazione sarebbe stata spesa sulla assenza
di altri soggetti con capigliatura analoga alla sua. Infine, la sentenza
avrebbe omesso di motivare in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni
dei testimoni che hanno effettuato le individuazioni fotografiche, non
bastando ad individualizzare le responsabilità la generica considerazione
secondo la quale il gruppo dei corrissanti visto a piazza Duomo sarebbe
lo stesso che poi è stato visto a via Oss Mazzurana. Sarebbe stata
omessa la valutazione della testimonianza dell’isp. GREMES in relazione
alla necessità di difendersi dei centrafricani imputati rispetto alla
aggressione – anche armata – posta in essere nei loro confronti dai
nordafricani. Infine, sarebbe stata omessa la valutazione della
sussistenza della legittima difesa anche rispetto alla circostanza addotta
dalla difesa in relazione alla “caccia al nero” in quei giorni esistente a
Trento da parte dei nordafricani.
2.5. Violazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio della motivazione
rispetto alla affermazione di responsabilità in ordine al predetto reato
non essendosi considerata la testimonianza dell’ufficiale di p.g.
MONTIBELLER in data 18.2.1012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo è generico ed in fatto.
2.1. La pregressa nomina dell’interprete come l’eseguita traduzione
di alcuni atti del procedimento in favore di imputato straniero non
costituiscono una prova automatica della ignoranza della lingua italiana
da parte di questo, nè vincolano in tal senso il giudice, sempre libero di
accertare, in ogni momento o fase del giudizio, la conoscenza effettiva
2

risulterebbe automatico il suo coinvolgimento rispetto al solo fatto di

della lingua sulla base di circostanze univoche di segno diverso (Sez. 3,
n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265185); inoltre, in tema di
traduzione degli atti, anche in seguito alla riformulazione dell’art. 143,
cod. proc. pen., ad opera dell’art. 1, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 32, l’accertamento relativo alla conoscenza da parte
dell’imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo
un’indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se

04/09/2014, Vjerdha, Rv.260997).
1.2. Pertanto, del tutto correttamente la Corte di merito ha rigettato
la doglianza difensiva avente ad oggetto della ordinanza emessa il
7.11.2012 considerando – al di là della nomina dell’interprete in sede di
convalida dell’arresto – gli indici sintomatici della conoscenza della
lingua italiana da parte dei ricorrenti, motivazione rispetto alla quale i
ricorsi non si confrontano.
3.11 secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla
affermata irrilevanza della materiale custodia dei video in questione da
parte degli uffici della Questura con riferimento alla loro rilevabile
formale allegazione agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
5. Costituisce jus receptum che il riconoscimento fotografico operato
in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un
accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al
principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero
convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv.
266023).
6. Pertanto, nessun vizio consegue alla modalità di composizione del
fascicolo fotografico attraverso il quale la individuazione è stata
effettuata.
7.11 quarto motivo è in fatto, rispetto alla doppia conforme
statuizione di responsabilità.
7.1. Come risulta dalla prima decisione risulta valorizzato quale
elemento logico in ordine alla responsabilità per la rissa l’arresto in
flagranza a seguito della resistenza opposta all’intervento delle ff.00.. A
questo, sempre esaminando la prima decisione, sono stati aggiunti gli
elementi individualizzanti a carico di ciascun imputato: per BAH, BACHE
e DRAMMEH nel loro riconoscimento da parte degli operanti nell’ambito
delle videoriprese; per DRAMMEH anche nelle sue dichiarazioni
annmissive del suo coinvolgimento negli scontri. La sentenza di appello
3

motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez. F, n. 44016 del

ha poi, consonamente considerato, il rinvenimento nel possesso del BAH
di una pietra, nonché – per il BACHE – il suo avvistamento in corsa
mentre impugnava una catena di bicicletta non illogicamente ricondotto
alla sua partecipazione agli scontri. Incensurabile è la esclusa confusione
tra il BAH Mamadou ed il BAH Bamadani sulla base della radicale
differenza di capigliatura tra i due.
7.2. Quanto alla esclusione della legittima difesa incensurabile è il

della accertata condotta del gruppo dei centrafricani armati di bastoni
mazze e bottiglie che ricorreva il gruppo dei nordafricani.
8. Il quinto motivo è generico ed in fatto rispetto alla motivazione
offerta dalla sentenza impugnata in ordine agli atti di violenza posti in
essere dagli imputati contro gli operanti per assicurarsi la fuga.
9. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quella di euro 1.500,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 14.6.2016.

relativo giudizio – anche in questo caso in doppia conforme – sulla base

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