Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28305 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28305 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIEYE MARA N. IL 01/01/1992
avverso la sentenza n. 2498/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Dieye Mara avverso la sentenza emessa in
data 8.11.2012 dalla Corte di Appello di Torino che in parziale riforma di quella in data
19.12.2011 del G.u.p. del Tribunale di Torino che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva
riconosciuto il predetto colpevole di due delitti di cui all’art. 81 cpv. c.p., 73 comma 50
dPR 309/1990 (detenzione e cessione di cocaina ed eroina, fatti del gennaio-aprile 2011),
riconosciute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva ed esclusa la
continuazione interna per il primo reato di cui all’imputazione, rideterminava la pena

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla misura della pena
non attestata sul minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Si rammenta che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale qui stabilito in anni due e mesi tre di reclusione ed €4.000,00 di multa (anche a
tener conto della modesta modifica apportata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013 conv. in L.
n. 10 di 21.2.2014) rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi
indicati nell’art. 133 c.p.: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non
postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass.
pen. Sez. II, n. 12749 del 19.3.2008, Rv. 239754).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2.800,00 di multa.

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