Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28304 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28304 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOP MANDIAYE N. IL 05/06/1979
avverso la sentenza n. 2652/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 05/03/2014

FATTO E DIRITTO

Si denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della
recidiva reiterata contestata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su censure
ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell’appello,
manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche
concernenti apprezzamenti di merito relativi al trattamento sanzionatorio
incensurabili in questa sede.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di
diritto: “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini, sez. 2 sent.
n. 19951 del 15.05.2008, Rv. 240109; sez. 4 sent. n. 34270 del 3.07.2007, Rv.
236845; sez. 1 sent. n. 39598 del 30.09.2004 Rv. 290634Sez. 4, N. 256/98 ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud.
15/12/1992 – RV. 193046). Il ricorso per cassazione deve rappresentare censura
alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in
iudicando: esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle
doglianze espresse con l’appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in
fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover
disattendere il gravame.
Per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha dato
adeguatamente conto del convincimento espresso, sottolineando la rilevante
gravità dell’azione delittuosa commessa dalla ricorrente.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna _U1
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e della somma di C 1000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma alla udienza camerale del 5 marzo 2014.

TOP MANDIAYE ricorre in cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe,
della Corte d’Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna emessa
nei suoi confronti dal GIP del locale Tribunale d in ordine al delitto di cui all’art.
73 d.P.R. 309/1990 jetenzione a fine di spaccio di 658 ovuli contenenti cocaina)

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