Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28303 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28303 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE VITIS DONATO N. IL 07/12/1961
avverso la sentenza n. 1113/2012 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 05/03/2014

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OSSERVA LA CORTE

– Ritenuto che il GIP del Tribunale di

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applicava all’imputato

la pena concordata, ai sensi dell’art.444 C.P.P., per

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reato cif ceut ,14,z,t

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– Ritenuto che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la

e la mancata valutazione della congruità della pena.
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso
che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione
contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e la disamina, esposta in modo specifico, di non ricorrenza
delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la
condanna del ricorrente

al pagamento delle spese processuali e, non

emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 5.3.2014.

decisione, lamentando la mancata considerazione di cause di proscioglimento

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