Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28301 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28301 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORRAO FELICE MARIA RICCARDO N. IL 19/02/1943
avverso la sentenza n. 457/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva

Ricorre per cassazione, personalmente, Corrao Felice avverso la sentenza emessa in data
14.11.2012 dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella in data 29.4.2011
del Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, che aveva condannato il predetto
alla pena di un anno di reclusione per i reati di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. e
590 co. 1 e 3 c.p..
Deduce la violazione di legge in ordine alla legittimità del prelievo ematico sulla persona
dell’imputato.

presente sede e manifestamente infondata.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede
pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da
quel giudice disattesa.. con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile, avendo docu mentalmente rilevato che l’imputato fu sottoposto
al prelievo ematico a seguito di ricovero presso la struttura ospedaliera per essere
sottoposto alle cure mediche del caso e sottoposto, con il suo consenso, al detto prelievo.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109).
Peraltro, la procedura seguita è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza
di questa Corte, secondo la quale “I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie
di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della
responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di
ebbrezza, senza che rilevi la “mancanza di consenso” dell’interessato” (Cass. pen. Sez.
IV, n. 6755 del 6.11.2012, Rv. 254931).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica, non consentita nella

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

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