Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28300 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28300 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLINI GIOVANNI N. IL 06/05/1962
avverso la sentenza n. 2606/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 05/03/2014

17877/2013

Bartolini Giovanni ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la
Corte di appello di Bologna ha confermato quella di primo grado, emessa all’esito di
giudizio abbreviato, con cui il predetto è stato ritenuto responsabile per la detenzione
a scopo di spaccio di 2,70 e 2,30 gr.lordi di eroina, fatto commesso il 12.11.2010, e,
esclusa l’applicazione della recidiva, ha rideterminato la pena in 1 anno, 3 mesi e 20
giorni di reclusione ed euro 4000 di multa così calcolata: pena base per l’ipotesi
attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73, 1 anno, 11 mesi, 15 giorni ed euro
6000,00 ridotti di un terzo per il rito. Rileva che l’affermazione di responsabilità non è
congruamente motivata non essendovi la prova diretta di avvenute cessioni di
sostanze stupefacenti e la ritenuta destinazione dell’eroina anche al consumo
personale.
Il motivo proposto è inammissibile.
Si tratta di doglianze di merito con la quali il ricorrente sollecita questa corte ad una
più favorevole valutazione dei fatti di causa, senza considerazione degli argomenti a
sostegno della ritenuta responsabilità espressi dai giudici di merito.
Rileva inoltre il Collegio, con riferimento alla recente modifica intervenuta con il d.l.
23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I. 21 febbraio 2014 n.10 il
cui art. 2 ha introdotto nel testo del dPR 309/90 un nuovo quinto comma che ha
ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce
titolo autonomo di reato e non circostanza aggravante come in precedenza ritenuto,
che la stessa non comporta conseguenze sulla situazione di cui al presente
procedimento; infatti pur essendosi stabilita per tale fattispecie la pena da 1 a 5
anni, inferiore nel massimo a quella da 1 a 6 anni prevista dall’art. 73, co. 5, nel testo
sia della legge Iervolino – Vassalli che della Bossi- Fini, nella specie la pena base è
stata determinata nella misura di 1 anno, 11 mesi, 15 giorni ed euro 6000,00 e cioè in
misura prossima al minimo edittale e assai distante dal massimo, onde può
ritenersi che non rilevi il nuovo, inferiore, limite massimo; né il reato risulta prescritto
in base ai più favorevoli termini di prescrizione collegati alla nuova qualificazione
giuridica del reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 1000,00 (mille),
equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti, in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5.3.2014

Motivi della decisione

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