Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2830 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2830 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :sul ricorso proposto da :
MAIELLO ANTONIO N. IL 15.04.1950,
Avverso il decreto del TRIBUNALE DI BENEVENTO in data 6 ottobre 2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Rosario Giovanni Russo che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 5 ottobre 2011 il Tribunale di Benevento revocava il decreto di
ammissione a patrocinio a spese dello Stato concesso a Maiello Antonio in data 2
gennaio 2007 per superamento dei limiti reddituali.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il Maiello
deducendo. 1. la violazione dell’art. 24 della costituzione e la violazione e falsa
applicazione dell’art.112 del d.P.R. n. 115 del 2002 in difetto di esplicitazione dell’ipotesi
di revoca del beneficio; 2. il vizio dell’ordinanza impugnata in riferimento al combinato
disposto di cui agli artt. 112 e 114 d.P.R. n. 115/2002 con specifico riferimento agli
effetti della revoca; 3. la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002 in
relazione alla irrilevanza dell’esclusione dal gratuito patrocinio ai fini dell’effetto penale;
la violazione del principio del contraddittorio e del principio del giusto processo, la
violazione della legge n. 241 del 1990 in riferimento al procedimento amministrativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, tempestivamente presentato nel termine di cui all’ultimo comma
dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’interessato può proporre ricorso
per cassazione per violazione di legge avverso i provvedimenti di rigetto (o
revoca) della ammissione al gratuito patrocinio entro venti giorni, basandosi
tuttavia su motivi genericamente posti e peraltro palesemente infondati va
comunque dichiarato inammissibile. Quanto al primo e secondo motivo con cui il
ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato non espliciterebbe a quale

Data Udienza: 12/12/2012

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende

Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

delle ipotesi tassative di cui all’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002, sarebbe
riconducibile la disposta revoca né gli effetti della stessa, è sufficiente osservare
come il provvedimento impugnato faccia esplicito riferimento alla richiesta della
Agenzia delle Entrate di Benevento in cui è documentato il superamento dei limiti
reddituali, donde la chiara ascrivibilità del provvedimento adottato all’ipotesi di cui
alla lettera d) dell’art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Il magistrato con
decreto motivato revoca l’ammissione: d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio
finanziario competente se risulta provata la mancanza originaria o
sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92”, con i
conseguenti effetti (efficacia retroattiva della disposta revoca) di cui al successivo
art. 114, 2° comma. Di non facile intelligibilità appare il terzo motivo di gravame
Soprattutto con riferimento alla dedotta inconferenza della revoca “con l’effetto
penale tipico” ed ai rilievi del tutto estranei alla presente fattispecie concernenti
“la presunzione che il soggetto condannato abbia lucrato dall’attività illecita
svolta” . Il ricorrente sembrerebbe tuttavia lagnarsi della stessa possibilità di
procedere alla revoca, una volta disposta l’ammissione, possibilità che comunque
è espressamente prevista dalla legge – come ricordato dallo stesso ricorrente- e
che non è censurabile in questa sede in cui peraltro non è stata neanche posta
una questione di legittimità costituzionale di tale normativa. Quanto infine al
quarto motivo con cui il ricorrente si duole di non aver ricevuto alcuno avviso
dell’avvio del procedimento di revoca, denunciando a riguardo la violazione della
legge n. 241 del 1990, è sufficiente osservare come la legge sul gratuito
patrocinio non preveda alcun contraddittorio nella fase di revoca del
provvedimento ammissivo, ma solo l’eventuale successivo controllo in sede di
Impugnazione, né appaiono applicabili, in ragione della natura del provvedimento
de quo, le invocate disposizioni della legge n. 241 del 1990.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma che stimasi congrua in ragione della natura della fattispecie di euro
500,00 (cinquecento), a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero.

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