Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 283 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 283 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Careri Guido, nato a Palermo il 26.7.1953,
avverso l’ordinanza in data 20.6.2017 del Tribunale del riesame di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso,
udito per il ricorrente l’avv. Sciullo Salvatore, quale sostituto processuale
dell’avv. Mangione Angelo del foro di Catania che ha concluso riportandosi al
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 20.6.2017 il Tribunale del riesame di Palermo ha
parzialmente accolto l’istanza con cui Careri Guido ha chiesto il riesame
dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della stessa città in data
5.5.2017 che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente dei suoi
beni, ritenuti il profitto del delitto di cui all’art. 2 d. Lgs. 74/2000 (capi F, G ed H)
fino alla concorrenza della somma di C 594.801,00, riducendo la somma di C
112.600,00.

Data Udienza: 12/12/2017

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli art. 1, lett. a), 2 ed 8, d. Lgs.
74/2000, 125, 321 c.p.p., 1, comma 143, L. 244/2007, 322 ter c.p.p.
Premette che in materia di reati fiscali, le presunzioni tributarie possono
concorrere a corroborare il fumus commissi delicti nella fase incidentale della
cautela reale a condizione che, però, non trovino smentita nelle contrarie
allegazioni difensive. Nella specie, gli era stato contestato, in qualità di legale
rappresentante del Consorzio Stabile Olimpo, che aveva annotato ed utilizzato

dalle ditte Persico Cristina e Studio P. S.r.l., così consentendo al Consorzio di
evadere le imposte di cui ai valori in sequestro, anche se il Tribunale del riesame
aveva ridotto parzialmente l’entità del sequestro. Il Consorzio Stabile Olimpo, in
associazione temporanea d’impresa con il colosso olandese TNT (oggi Nexive) si
era aggiudicato, per le annualità 2009-2011 e sull’intero territorio siciliano, il
servizio di gestione integrale del processo di notifica degli atti esattoriali in ogni
sua fase, dalla stampa del documento alla rendicontazione degli atti.
Come già descritto diffusamente nella memoria del 16.6.2017,
l’espletamento del servizio avveniva attraverso le seguenti fasi di lavorazione: 1)
generazione del flusso informatico, 2) invio del flusso informatico allo
stampatore, 3) ritiro delle cartelle stampate presso il centro stampa, 4) ritiro
delle cartelle dal centro di smistamento di Catania, 5) ricezione delle cartelle e
verifica di congruità informatica, 6) preparazione delle cartelle ed affidamento ai
messi notificatori, 7) rientro delle cartelle lavorate ed inserimento degli esiti, 8)
rientro delle cartelle esitate presso il centro di smistamento di Palermo, 9)
scansione ottica dei documenti, 10) generazione del supporto magnetico
contenente le immagini e consegna alla stazione appaltante, 11) rendicontazione
dei dati, 12) prelievo degli originali scansionati e spedizione alla società di
archiviazione.
Solo le fasi indicate ai n. 4) ed 8) erano state affidate a soggetti esterni,
quali le imprese Persico Cristina e Studio P. S.r.l., laddove tutte le altre erano
state eseguite dalle società partecipanti al Consorzio Stabile Olimpo, tra le quali
Olimpo Service S.r.l. e Lampo Service S.r.l., amministrate da Bilello Laura. In
esecuzione del contratto, il Consorzio Stabile Olimpo aveva curato la notifica
delle quantità di cartelle esattoriali, distinte per anno, numero di cartelle e peso,
meglio specificate nella documentazione prodotta al Tribunale del riesame a cui
era stato dimostrato che l’intero processo di notificazione, archiviazione e
rendicontazione delle cartelle esattoriali era articolato in una sequenza di
procedure, l’una concatenata inscindibilmente all’altra, e ciascuna sottoposta a
controllo e monitoraggio. La prestazione oggetto delle fatture emesse dalle
imprese Persico Cristina e Studio P. era consistita nel facchinaggio e trasporto, a

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nelle relative dichiarazioni annuali le fatture per operazioni inesistenti emesse

mezzo furgone e con le cadenze imposte dalla generazione periodica dei flussi,
da Catania agli altri capoluoghi di Provincia e da questi ultimi al capoluogo di
Regione. Ipotizzare l’inesistenza della prestazione di trasporto significava, contro
l’evidenza, escludere il completamento del servizio di notificazione. Per questo
motivo, la Commissione tributaria provinciale di Palermo con la sentenza n.
3408/05/16 aveva annullato l’avviso di accertamento fondato sugli accertamenti
della Guardia di Finanza, perché vi era la prova dell’esecuzione materiale della
prestazione e del suo pagamento da parte del Consorzio. Alle medesime

procedimento penale n. 151189/15, nascente dalla medesima verifica fiscale e
relativo alla Lampo Service S.r.l., anch’essa aderente al Consorzio Stabile
Olimpo. La Persico, inoltre, aveva ammesso che per l’esecuzione delle
prestazioni di trasporto dei colli le ditte Persico e Studio P si erano avvalse di
personale e mezzi “in nero”. Nessun ulteriore atto d’indagine era stato svolto
dagli Inquirenti. L’annotazione della Guardia di Finanza del 21.3.2016 non si era
resa conto a) che il registro elettronico nazionale autotrasportatori era stato
istituito il 4.12.2011, mentre le società consorziatele Lampo Service S.r.l. e TDL
S.r.l. vi si erano iscritte nel 2013, sicché non potevano eseguire “in house” la
prestazione del trasporto di cui alle annualità in contestazione, b) che la TDL
aveva aderito al Consorzio Stabile Olimpo in data 24.1.2012, c) che tali eventi si
erano verificati dopo i fatti contestati, d) che il Consorzio Stabile Olimpo non
poteva accedere alla banca dati ed allo spesometro integrato per ivi verificare la
posizione tributaria delle due ditte.
Conclude che non v’era il fumus del reato contestato.

3. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b), c.p.p. in relazione agli art. 125, comma 3, 321 c.p.p.
Il Tribunale a) non aveva compreso la natura e dimensione dell’attività
oggetto di fatturazione, sovrapponendola a quella del Consorzio e delle società
consorziate, laddove si trattava di attività di facchinaggio e trasporto dei colli,
semplici e rudimentali; b) non aveva tenuto conto della sentenza della
Commissione tributaria provinciale e della decisione del Tribunale del riesame nel
procedimento collegato; c) non aveva risposto alla doglianza difensiva di natura
logica e giuridica, secondo la quale il pagamento delle fatture a favore delle due
ditte, in assenza della prova anche indiziaria della retrocessione delle somme ad
esso ricorrente, non avrebbe prodotto alcun vantaggio ma solo danni perché il
Consorzio per effettuare l’evasione avrebbe dovuto pagare molto di più; d) aveva
valorizzato l’assenza di forma scritta del contratto, circostanza del tutto
irrilevante; e) aveva immotivatamente escluso la residuale e subordinata ipotesi
d’inesistenza soggettiva delle prestazioni con ogni differenza consequenziale

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conclusioni era giunto il Tribunale del riesame di Palermo, nel connesso

nell’applicazione dell’IVA e dell’IRES; f) aveva valorizzato la presunta inidoneità
imprenditoriale della Persico e l’irreperibilità del Faillla, quando era certo che le
ditte Persico Cristina e studio P. erano amministrate di fatto da Pecora Giacomo,
ossia dal commercialista cui si erano rivolte la Olimpo Service S.r.l. ed il
Consorzio Stabile Olimpo per l’individuazione delle ditte disponibili a curare il
trasporto dei colli postali.

4. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di
sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (così, tra le più recenti, Sez.
2, n. 18951 del 14.3.2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del
10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893, SSUU., n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov,
Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, P.C.
Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel
sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una
motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità
manifesta). Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
(in tal senso, Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv.
242916; Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050
del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
4.1. Il ricorrente sostanzialmente contesta il fumus dei reati contestati,
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui
all’art. 2 d. Lgs. 74/2000, commessi con la presentazione delle dichiarazioni
annuali ai fini IRES ed IVA del Consorzio Stabile Olimpo in relazione agli anni
2009, 2010 e 2011, chiedendo che questa Corte ripercorra tutto il ragionamento
del Tribunale del riesame nella valutazione degli indizi.
4.2. Tale valutazione, come spiegato, non è possibile in questa sede in cui
la Corte si limita a verificare l’integrazione della violazione di legge che
certamente non ricorre perché l’ordinanza impugnata ha ripercorso tutti gli
argomenti difensivi, ha motivato le ragioni del diniego, non trascurando di
osservare che non rivestivano forza dimostrativa idonea a contrastare
l’inesistenza delle prestazioni, la documentata esecuzione dei pagamenti e la
regolarità dei formali adempimenti fiscali collegati alle prestazioni. Ha inoltre
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CONSIDERATO IN DIRITTO

precisato che si trattava di dati non incompatibili con la reale inesistenza delle
prestazioni perché era comune esperienza quella secondo cui, nell’ambito dei
meccanismi fraudolenti in materia di imposizione fiscale, attraverso fatture per
operazioni inesistenti, si incanalavano risorse finanziarie verso soggetti che, nella
specie, non provvedevano agli adempimenti degli obblighi fiscali, specie quelli
sostanziali in materia di pagamento delle imposte e provvedevano alla
distrazione delle risorse a loro fraudolentemente devolute.
4.3. In definitiva, la motivazione del Tribunale di Palermo è ampia e solida
fumus,

anche considerata la riduzione dell’entità del

sequestro, e va in questa sede confermata, siccome il ricorso non ha evidenziato
elementi eclatanti che escludano in radice il presupposto della misura adottata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso, il 12 dicembre 2017.
Il Consigliere estensore
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con riferimento al

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