Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 283 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 283 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALMINIO ACHILLE BORTOLO N. IL 25/06/1953
PELLEGRINO LORENZO N. IL 23/05/1961
MONTORO MARIO N. IL 06/07/1963
avverso la sentenza n. 489/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del
13/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 20 , cet,
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 01/10/2013

PALMINIO Achille Bortolo, PELLEGRINO Lorenzo, MONTORO Mario,
imputati del reato di cui agli artt. 110, 644 commi I e V n. 4 cp, ricorrono
per Cassazione avverso la sentenza 13.6.2012 con la quale la Corte
d’Appello di Trento, confermando la decisione 16.4.2010 del tribunale di
Rovereto li ha condannati rispettivamente alla pena di anni due mesi sette di
reclusione e 8.500,00 € di multa; anni 1 mesi sei di reclusione e 4.000,00 E
di multa; anni due di reclusione e 6.000,00 € di multa.
Tutti i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione impugnata
deducendo:
PELLEGRINO LORENZO
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp, violazione degli artt. 500 IV comma
cpp perché il verbale delle dichiarazioni rese da ISCHIA Fabrizio, alla
Polizia giudiziaria è stato acquisito fra gli atti del dibattimento in assenza
dei presupposti di legge, mancando la prova che il testimone sia stato
oggetto di violenza, minaccia o subornazione. La difesa sostiene che la
sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla acquisizione dei
verbali ex art. 500 IV comma cpp è stata ritenuta sulla base di semplice
congetture, fondate solo sulla “coralità” delle ritrattazioni dei testimoni in
udienza.
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp, violazione dell’art. 63 cpp, perché
l’ISCHIA Fabrizio, indagato per il reato di gioco d’azzardo nell’ambito del
procedimento penale che ha portato alla condanna del ricorrente per il
delitto di usura, è stato sentito nel corso del dibattimento ai sensi dell’art.
210 cpp; sulla base di questa premessa la difesa sostiene che le dichiarazioni
rese dall’ISCHIA alla polizia giudiziaria ed acquisite al dibattimento sono
inutilizzabili ai sensi dell’al-t. 64 III bis comma cpp, non avendo rilevanza
alcuna l’affermazione della CORTE d’APPELLO circa l’inutilizzabilità
limitata alle sole dichiarazioni autoaccusatorie.
§3.) ex art. 606 comma lett. c) cpp, violazione dell’art. 192 terzo comma
cpp, perché le dichiarazioni rese dall’ISCHIA ai sensi dell’art. 210 cpp sono
prive di riscontri esterni ed individualizzanti. La difesa sostiene di avere
eccepito con i motivi di appello l’irregolarità delle dichiarazioni
dell’ISCHIA lamentando la carenza dei riscontri esterni.
§4.) ex art. 606 I^ comma lett. e) cpp vizio della motivazione per mancanza
di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni dell’ISCHIA.
§5.) ex art. 606 comma lett. e) cpp, vizio di omessa motivazione in ordine
alle ragioni per le quali all’imputato non è stato applicato il minimo della
pena edittale.
§6.) ex art. 606 1^ comma lett. b) cpp, erronea applicazione della legge
penale, perché la Corte d’Appello non ha concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena, pur ricorrendone le condizioni.
PALMINIO ACHILLE BORTOLO
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp violazione degli artt. 266 e 271 cpp.

MOTIVI DELLA DECISIONE

MONTORO MARIO
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp, violazione degli arti 197 bis, 210,
500 cpp. La difesa lamenta che la Corte d’Appello ha ritenuto di acquisire,
ex art. 500 IV comma cpp le dichiarazioni di LEGGIO Arturo, persona
imputata di reato connesso, mentre poteva tenere conto solo delle
dichiarazioni rese alla presenza del difensore e adoperate per le
contestazioni in dibattimento.
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. e) cpp, vizio di motivazione in ordine alla
valutazione delle dichiarazioni rese dal LEGGIO in riferimento all’unico
episodio di usura contestato relativamente alla suddetta persona; in
particolare la difesa sostiene che l’accordo intercorso fra le parti prevedeva
la restituzione della somma mutuata dal LEGGIO all’imputato nell’arco di

La difesa sostiene di avere formulato doglianze in relazione alla legittimità
dei decreti di intercettazione telefoniche ed ambientali e che la Corte
territoriale sul punto non ha reso motivazione alcuna. La difesa sostiene in
particolare che dall’esame dei provvedimenti autorizzativi delle
intercettazioni (richieste e successive autorizzazioni) la relativa motivazione
dei detti decreti è generica e di contenuto meramente “esplorativo” volto
cioè alla ricerca del reato che ne doveva invece costituire il presupposto
§2.) ex art. 606 r comma lett. c) cpp violazione degli artt. 268 3^ comma e
271 cpp, perché i provvedimenti con i quali sono state disposte le
intercettazioni ambientali, non è stata conferita alla Polizia Giudiziaria
l’autorizzazione ad operare con mezzi propri, esterni a quelli in uso alla
Procura della Repubblica.
§3.) vizio della motivazione in ordine all’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato.
La difesa sostiene che le dichiarazioni dei testimoni debitori del PALMINIO
sono del tutto generiche e che su venticinque deposizioni, il Tribunale ha
ritenuto la sussistenza di fatti di reato solo in tre casi e che all’esito della
perizia contabile esperita dalla Corte d’Appello la responsabilità è stata
ritenuta limitatamente alla sola dazione di due prestiti al FIA Alessandro.
La difesa rileva che la persona offesa è imputata di reato connesso traendo
la conseguenza che le dichiarazioni di questi, rese alla polizia Giudiziaria
non potevano essere utilizzate ex art. 500 IV comma cpp, per violazione
dell’ari 64 cpp. La difesa sostiene infine che potevano essere prese in
considerazione esclusivamente le dichiarazioni rese dal FIA nel corso del
dibattimento.
Con riferimento all’ulteriore episodio relativo all’ISCHIA Maurizio, la
difesa osserva che difetta la prova del concorso dell’imputato nella
commissione del reato reato di usura contestato
§4.) ex art. 606 I” comma lett. b) cpp, vizio di violazione di legge e
illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per la
violazione dell’art. 132 d.lvo 385/1993 nel combinato disposto con l’art.
106 cpp. La difesa sostiene che il reato di abusiva attività finanziaria di cui
all’art. 106 d.lvo 385/93 si realizzerebbe solo quando la suddetta attività
sia effettuata in modo professionale, organizzato su scala imprenditoriale e
rivolta al pubblico.

RITENUTO IN DIRITTO
PELLEGRINO LORENZO
Il primo motivo di ricorso del PELLEGRINO è infondato. Ai sensi dell’art.
500 cpp IV comma cpp, il giudice può procedere all’acquisizione delle
dichiarazioni testimoniali contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero,
quando risulti, anche da circostanze emerse nel corso del dibattimento, che
il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia offerta o promessa di
denaro o di altra utilità. Gli elementi concreti, in base ai quali è da ritenersi
che un testimone sia stato sottoposto a indebite “pressioni”, possono essere
desunti da qualunque circostanza sintomatica, purché connotata da
obiettività e significatività, secondo uno standard probatorio che se non può
essere rappresentato dal semplice sospetto, neppure richiede una prova “al
di là di ogni ragionevole dubbio”, sicché, tale circostanza, apprezzabile sulla
base di indizi concreti ben può essere desunta dal contegno complessivo
della persona offesa, quale la ritrattazione in dibattimento, senza alcuna
plausibile giustificazione, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini
[v. in tal senso Cass. 19.2.2013 n. 21699 in Ced Cass. Rv. 255661; Cass.
sez. II 19.5.2010 n. 25069 in Ced Cass. Rv 247848; Cass. sez. VI
23.11.2011 n. 18065 in Ced Cass. Rv 2525301.
Nella specie la Corte d’Appello [pp. 15, 16] con motivazione adeguata ha
dato conto della profonda diversità delle dichiarazioni rese da molti
testimoni in sede di indagini preliminari rispetto a quelle acquisite nel
dibattimento; la rilevata coralità delle ritrattazioni costituisce motivazione
sufficiente e non manifestamente illogica per ritrarre (in termini oggettivi)
gli indizi concreti di un inquinamento probatorio idoneo a giustificare la
decisione qui criticata dalla difesa.
Il secondo motivo di ricorso del PELLEGRINO è manifestamente
infondato. La difesa sostiene l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese
dall’ISCHIA (persona offesa del delitto di usura) nel corso delle indagini
preliminari, perché lo stesso doveva essere sentito dalla polizia giudiziaria
ai sensi degli arti. 63 e 64 cpp. La difesa peraltro non spiega se la violazione
denunciata attenga al primo o al secondo comma dell’art. 63 cpp e non
fornisce neppure alcun elemento concreto dal quale possano inferirsi le

un anno, con la conseguenza che il tasso di interesse praticato, stando alle
risultanze peritali non avrebbe avuto carattere usurario. La difesa sostiene
ancora che la restituzione dell’intera somma comprensiva dell’interesse
nell’arco di cinque mesi è frutto di una decisione del solo LEGGIO, con la
conseguenza che nessuna pattuizione di carattere usurario sarebbe intercorsa
con l’imputato. La difesa sostiene che manca la prava che fosse stata
iniziativa dell’imputato la riduzione dei tempi per la restituzione della
somma da parte della persona offesa.
§3.) Ex art. 606 li comma lett. e) cpp, vizio di carenza di motivazione con
riferimento al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della
pena.

ragioni (sostanziali) per le quali l’ISCHIA dovesse fin dall’inizio essere
considerata persona indagata di reato connesso (ex art. 12 cpp) o collegato
(ex art. 371 II^ comma lett. b) cpp), ancorché nella sentenza impugnata si
dia atto che l’ISCHIA è stato sentito con la assistenza del difensore [pag. 14
della sentenza]. In assenza di qualsivoglia deduzione sul punto (rimasto del
tutto vago) rilevante ai fini del giudizio di utilizzabilità delle dichiarazioni
rese in dall’ISCHIA in sede di indagini preliminari (ed acquisite nel
dibattimento ex art. 500 IV comma cpp), va condivisa la decisione della
Corte d’Appello che richiama il principio per il quale “le dichiarazioni rese
innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini,
ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha
rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi. Pertanto la qualità di
teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a
quella di possibile coindagato in reato connesso, sicché le dichiarazioni
rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni
autoindiziante sono pienamente utilizzabili “contra alios”, ne’ se ne può
eccepire l’inutilizzabilità “erga omnes” sulla base del fatto che le stesse
provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le
garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini”. [Cass. sez. III
24.2.2004 n. 15476 in Ced Cass. Rv 228546]. Va inoltre aggiunto che il
ricorrente non specifica neppure le ragioni e la natura della connessione
intercorrente ex art. 12 cpp tra il reato di cui è accusato l’imputato e i diversi
fatti di cui l’ISCHIA sarebbe stato indagato, né tantomeno specifica ragioni
in ordine alla sussistenza di un rapporto di collegamento ex art. 371 ir
comma lett. b) cpp tra i fatti medesimi, con la conseguenza che non è
possibile valutare se l’ISCHIA fosse incompatibile ad assumere la veste di
testimone ex art. 197 cpp, né infine indica in modo specifico e puntuale gli
atti e i verbali di cui dovrebbe essere ritenuta la inutilizzabilità.
Le denunciate carenze nella deduzione della doglianza rendono il motivo
inammissibile, dovendosi ritenere, sulla base della sentenza impugnata che
l’ISCHIA è stato sentito nel corso del dibattimento come testimone ex art.
197 bis HA comma cpp, perché persona offesa di reati (644 cp) che
concernono la responsabilità di altri, conformemente ai condivisi principi
affermati dal CASS SU 17.12.2009 n. 12067 in Ced Cass. Rv 246375.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente siccome
sostanzialmente sovrapponibili. La difesa lamenta che le dichiarazioni rese
dall’ISCHIA sono prive di riscontri esterni.
La doglianza è infondata.
Premesso che le dichiarazioni del testimone assistito necessitano, per essere
utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi [Cass. sez V 12.1.2012
n. 14991 in Ced Cass. Rv 252325], nel caso in esame la decisione della
Corte territoriale non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese
dall’ISCHIA, ma ha sottoposto quelle stesse dichiarazioni a vaglio critico
attraverso l’esame della documentazione acquisita (cambiali), delle
risultanze della perizia [pp. 20/21 della sentenza] e delle dichiarazioni della
Opaliska Sofia [pag. 19 della sentenza] che costituiscono elementi di
riscontro esterni rispetto alle affermazioni della persona offesa del delitto di
usura.

PALMINIO ACHILLE BARTOLO
Il primo e il secondo motivo della impugnazione del PALMINIO ACHILLE
BARTOLO sono manifestamente infondati. Dalla lettura della decisione si
rileva agevolmente che la Corte d’Appello ha basato il giudizio di
responsabilità dell’imputato su elementi di prova diversi dal contenuto delle
intercettazioni telefoniche ed ambientali (neppure citati o presi in
considerazione); il mancato riferimento, in motivazione al contenuto delle
intercettazioni (telefoniche o ambientali) priva il ricorrente di qualsiasi
interesse processuale a sollevare questioni sulla loro legittimità, posto che
nessuna lesione nella valutazione della sua posizione processuale, risulta
essere derivata dalla prova censurata.
Il terzo motivo di ricorso del PALMINIO ricalca in parte le analoghe
censure dedotte dalla difesa del PELLEGRINO.
In particolare l’apprezzamento espresso dalla difesa in relazione alle
dichiarazioni rese dalle persone sentite in sede di merito è del tutto generica
come tale inammissibile.
La doglianza relativa all’utilizzazione ex art. 500 IV comma cpp delle
dichiarazioni rese dal FIA Alessandro a cagione della denunciata violazione
dell’art. 64 cpp a sua volta è inammissibile perché anch’essa generica.
Anche in questo caso (come già rilevato nell’esame della posizione del
ricorrente PELLEGRINO, la difesa non fornisce alcun elemento di carattere
processuale in base al quale si possa desumere la illegittimità (e conseguente
inutilizzabilità) ex artt. 63 e 64 cpp dell’assunzione delle dichiarazioni rese
dal FIA Alessandro in veste di persona informata sui fatti nel corso delle
indagini preliminari; infatti la difesa non chiarisce quali siano le accuse
mosse al FIA, nonché le ragioni e il momento in cui questi abbia assunto (o
avrebbe dovuto assumere) la posizione di persona indagata, né indica in
modo specifico e puntuale quali siano i verbali delle dichiarazioni rese dal
FIA senza la assistenza del difensore. La difesa neppure indica la natura
della connessione intercorrente fra i fatti contestati all’imputato e i diversi
fatti di cui è accusato (o doveva essere) il FIA, né se fra i fatti ricorra una
situazione di collegamento rilevante ex art. 371 IIA comma lett. b) cpp. Le
evidenti carenze di illustrazione dei suddetti punti rende il motivo
inammissibile perché non rispondente alla regola posta dall’art. 581 cpp per ,

Il quinto e il sesto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono
manifestamente infondati. Il ricorrente formula censure che attengono al
merito del trattamento sanzionatorio che per effetto del riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 114 cp è stato ricondotto in termini nettamente
inferiori alla media edittale. La Corte territoriale ha inoltre specificato le
ragioni ostative al riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena, richiamando i precedenti dell’imputato. La
motivazione attinente ad aspetti di merito (quale è la individuazione del
trattamento sanzionatorio) è adeguata e la decisione, non manifestamente
illogica, non è sindacabile in questa sede.

il quale l’ammissibilità di una motivo di appello è da ricollegarsi alla precisa
indicazione delle ragioni di fatto e di diritto.
Tutte le altre censure e argomentazioni della difesa aventi ad oggetto il
contenuto delle dichiarazioni rese dal FIA e dall’ISCHIA (in relazione ai
rapporti economici avuti con l’imputato), o le risultanze della perizia
contabile non possono essere prese in considerazione in questa sede. Infatti
gli argomenti illustrati dalla difesa sono finalizzati ad una diversa
ricostruzione della vicenda, costituiscono censure di merito, come tali non
decidibili in questa sede; a tal proposito va osservato che nel momento del
controllo della motivazione la Corte di Cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606 I” comma
lett. e) cpp non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al
giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in
rapporto ai dati processuali [Cass. sez. IV 2.12.2003 n. 4842 in Ced Cass.
Rv 229369; Cass. sez. IV 28.9.2004 n. 47891 in Ced Cass. Rv 2350681.
In particolare per quanto attiene all’episodio di usura riferibile al rapporto
intercorso tra il ricorrente e rispettivamente il FIA e l’ISCHIA (persone
offese), la Corte d’Appello evoca a titolo di prova le dichiarazioni rese dai
suddetti, quelle delle altre persone che hanno affermato di avere ricevuto
prestiti di somme di denaro dall’imputato, le prove documentali (cambiali
sequestrate), le risultanze della perizia contabile.
Si tratta di un compendio probatorio che risulta essere stato oggetto di
accurato apprezzamento critico da parte della Corte di merito che, proprio
attraverso l’attento scrutinio, è giunta all’assoluzione dell’imputato per
molti degli episodi contestati, rinvenendo invece prove sufficienti per i
restanti e più limitati fatti per i quali ha pronunciato condanna. La decisione
sfugge alle critiche mosse, non essendo stati messi in evidenza dalla stessa
difesa vizi specifici di contraddittorietà o di illogicità o carenza di
motivazione desumibili dal testo del provvedimento impugnato, secondo il
paradigma segnato dal citato articolo 606 I^ comma lett. e) cpp.
Il quarto motivo di ricorso è infondato. Anche in questo caso le doglianze
sollevate dalla difesa attengono ad aspetti di merito non sindacabili in sede
di legittimità. La Corte territoriale, ha riconosciuto gli elementi costitutivi
del reato punito dall’art. 132 d.lvo 385/93 ravvisando nella condotta
dell’imputato gli estremi della reiterazione di operazioni di finanziamento
in favore di molte persone, protratte nel tempo collegate da un nesso di
abitualità, pur senza essere esponente di un’organizzazione
professionalmente strutturata [Cass. sez. V 12.11.2009 n. 7986 in Ced Cass.
Rv 246148]. La decisione, corretta nell’applicazione del principio di diritto
richiamato, non appare illogica alla luce della complessiva motivazione
della sentenza impugnata dalla quale si desume (al di là dei fatti di usura per
i quali è intervenuta condanna) del gran numero di persone alle quali
l’imputato ha erogato, dietro corresponsione di elevati interessi, rilevanti
somme di denaro, anche in più occasioni, nell’esercizio di un’attività

abituale. Va infine osservato che le censure mosse dalla difesa in questa sede
sono una semplice ripetizione di quelle già formulate con l’atto di appello,
senza costituire una specifica critica nuova a quanto argomentato dalla Corte
d’appello in risposta del motivo di gravame, a sua volta peraltro formulato
in termini del tutto generici.

Con riferimento al primo motivo di ricorso il collegio osserva quanto segue.
La difesa dell’imputato ha svolto sostanzialmente la medesima doglianza di
carattere processuale circa la regolarità dell’applicazione degli artt. 63, 64,
197 bis, 210, 500 IV comma cpp concludendo nel senso che deve essere
ritenuta illegittima l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal
LEGGIO nel corso dell’indagini preliminari, perché in quel momento privo
di difensore, dovendo essere imputato di reato connesso. La doglianza
prospetta dalla difesa, per evidenti carenze è al limite dell’inammissibilità.
Va infatti osservato, come già rilevato per gli altri ricorrenti, che la difesa
non fornisce alcun chiarimento in ordine alla scansione della vicenda
processuale e non fornisce alcun elemento di fatto in base al quale questa
Corte debba ritenere che le dichiarazioni rese dal LEGGIO fossero in
violazione dell’art. 63 o 64 cpp. In altri termini la difesa non spiega le
ragioni per le quali il LEGGIO dovesse essere considerato imputato di reato
connesso nel momento in cui veniva sentito dalla Polizia giudiziaria. La
difesa inoltre non spiega se in quel frangente ricorresse l’applicazione del
primo o del secondo comma dell’art. 63 cpp, né quale fosse la natura della
connessione ravvisabile fra i fatti ascritti (o ascrivibili) al LEGGIO e quelli
per i quali oggi è giudicato l’imputato, né infine le ragioni (se esistenti) di
un’eventuale ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 371 II^
comma lett. b) cpp. La omessa trattazione di tutti i suddetti elementi non
consente di ritenere la doglianza ammissibile per violazione degli artt. 581 e
591 cpp.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che la difesa
propone in questa sede non già un vizio della motivazione (che deve essere
specificatamente individuato dal ricorrente e deve essere desumibile dalla
lettura del provvedimento impugnato – secondo il paradigma dell’art. 606 I^
comma lett. e) cpp) ma formula sulla base degli elementi processuali a
disposizione (molteplici dichiarazioni del LEGGIO e risultanze peritali) una
diversa ricostruzione, alternativa, del fatto; in tal modo la difesa introduce
doglianze di merito che non essere prese in considerazione in questa sede.
La motivazione della sentenza della Corte d’Appello non presenta aspetti di
manifesta illogicità o di contraddizione. La Corte di merito [pp. 21 e 22
della sentenza] ha preso atto del fatto che vede la consegna di una somma di
denaro da parte dell’imputato al LEGGIO e ha preso in considerazione
l’aspetto della restituzione della somma di denaro, maggiorata di un tasso di
interesse che, relazionato al tempo (cinque mesi) assume carattere usurario.
La stessa Corte di merito ha preso in considerazione la prospettata
ricostruzione della vicenda in termini alternativi (originaria pattuizione della
restituzione della somma di un anno) e ha spiegato le ragioni per le quali ha

MONTORO Mario

Per le suddette ragioni i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma 1’1.10.2013

ritenuto di prestare credito alle dichiarazioni rese dal LEGGIO nel corso
delle indagini preliminari. La scelta tra le due diverse possibili versioni
relative alle modalità di svolgimento della vicenda, deve essere considerata
di puro merito, demandata alla esclusiva competenza, in questo caso della
Cote d’Appello. Questa Corte, in sede di giudizio di legittimità, sulla scorta
delle censure mosse dalla difesa, può limitare il proprio sindacato al
controllo della motivazione, alla sua logicità e completezza. Nel caso in
esame la decisione della Corte d’Appello sfugge ad ogni censura di
legittimità ex art. 606 I^ comma lett. e) cpp. La decisione è inoltre immune
da ogni censura con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 644 cp.
Invero la difesa nel corpo esplicativo del motivo prospettato non ha fornito
alcuna specifica indicazione circa l’esistenza di una erronea applicazione in
diritto dell’art. 644 cp. In altri termini la difesa non ha illustrato alcuna
ipotesi che possa ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 606 I” comma lett.
b) cpp, con la conseguenza che per questo aspetto la doglianza è
inammissibile.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso va osservato che dallo esame
dell’atto di appello e in particolare dalle richieste formulate a pag. 5 e 6 non
risulta essere stata formulata la richiesta in principalità con specifico motivo
di appello, né risulta essere stato formulato nel medesimo atto di appello in
via subordinata. Dalla lettura della sentenza (pag. 9) emerge che il legale
della difesa in sede dibattimentale si è limitato a richiamare l’atto di
impugnazione. Va rilevato che il giudice dell’appello non è tenuto a
concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena quando
l’interessato non ne formuli alcuna richiesta di applicazione né nell’atto di
impugnazione, né in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento
del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza
di motivazione. La doglianza va pertanto rigettata.

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