Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28299 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28299 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TASSINARI ROBERTO N. IL 13/01/1969
avverso la sentenza n. 2962/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Tassinari Roberto avverso la sentenza emessa
in data 13.4.2012 dalla Corte di Appello di Roma che in parziale riforma di quella in data
26.3.2008 del Tribunale di Civitavecchia con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole
del delitto di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990 (cessione di eroina), riduceva la pena
inflitta a mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 di multa (partendo da una pena base di anni
uno e mesi sei di reclusione ed € 4.500,00 di multa).

era anche incorsa nel travisamento del fatto.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
La misura della pena è stata correttamente determinata, peraltro con congrua riduzione
rispetto a quella di primo grado: e in tema di determinazione della misura della pena, il
giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o
più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della
motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula
un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen.
Sez. II, 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754): nel caso di specie la Corte ha anche motivato in
ordine alla non occasionalità dell’episodio oggetto dell’imputazione facendo riferimento ad
altro analogo fatto successivo emergente dagli atti.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 5.3.2014

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione
del minimo edittale previsto dall’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990, assumendo che la Corte

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