Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28297 del 23/06/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28297 Anno 2016
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: PARDO IGNAZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALAN STANICA nato il 26/06/1989
avverso la sentenza del 02/10/2015 del TRIBUNALE di TREVISO
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG
Data Udienza: 23/06/2016
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di TREVISO, con sentenza in data 02/10/2015, applicava nei confronti di BALAN
STANICA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati ascrittigli.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile; è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 23/06/2016
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione