Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28297 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28297 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MHDEN MOHAMED N. IL 15/04/1975
avverso l’ordinanza n. 50/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 05/03/2014
17771/20131
Osserva
Mden Mohamed ricorre per la cgssazione della ordinanza in data 24.02.2013 della
Corte di appello di Bologna cheiTespinto la richiesta di indennizzo per la ingiusta
detenzione da lui asseritamente subita. Lamenta la mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla ritenuta condotta ostativa.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato dalla parte
personalmente, risultando lo stesso sottoscritto dallo stesso interessato. Una tale
dichiarazione si impone in conformità alla decisione delle Sezioni unite di questa Corte
che, con ord. del 27.6.2001, n.34535 Petrantoni dep. il 24.9.2001 rv.219613
pronunciata per la risoluzione di un contrasto esistente sul punto, hanno stabilito che
“In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per
cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un
avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art. 613 cpp,
giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571,
comma primo, cpp che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente
l’impugnazione”. Nello stesso senso si è poi espressa la costante giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo sez. IV sentenza n. 41636 del 3.11.2010 rv. 248449)
precisando che non è sufficiente che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore
non essendo ciò sufficiente a definire la posizione del difensore quale ricorrente .
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00 (cinquecento) a titolo
di sanzione pecuniaria. Possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito
del giudizio, le spese del grado.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 500,00. Spese compensate tra le parti.
Così deciso il 5 marzo 2014
Si è costituita in giudizio l’amministrazione competente per resistere alla domanda.