Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28296 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28296 Anno 2016
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MORETTI ALFREDO, nato il 09/04/1949
avverso il decreto n. 13376/2015 del giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Roma del 24/07/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente dott. G. Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona de del sostituto Paola
Filippi che ha concluso chiedendo che, qualificata l’impugnazione come incidente
di esecuzione sia disposta la trasmissione degli atti al giudice delle indagini
preliminari del tribunale di Roma in funzione di Giudice dell’esecuzione

FATTO e DIRITTO

1. Il 30/03/2012, venivano sottoposti a sequestro due quadri asseritamente attribuibili a Goya e Velasquez – appartenenti ad Alfredo Moretti
che, quindi, veniva indagato per il reato di ricettazione.
In data 29/01/2015, il Pubblico Ministero chiedeva al giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Roma che il procedimento fosse archiviato «con
dissequestro delle opere e restituzione delle stesse al Ministero per i beni
culturali ed ambientali» stante l’impossibilità di «risalire alla proprietà delle opere
stesse atteso che tutta la documentazione acquisita nel corso delle perquisizioni

Data Udienza: 23/06/2016

a carico degli attuali indagati è risultata falsa e sicuramente predisposta al fine di
realizzare truffe nella vendita di quadri sicuramente non provenienti dagli artisti
Diego Velasquez e Francisco Goya [….] rilevato l’interesse culturale delle stesse
in base alle perizie in atti e richiamata la sentenza della Corte di cass. III n.
28239 del 20/07/2010 [….].
Con decreto del 24/07/2015, il giudice delle indagini preliminari provvedeva
in conformità alla suddetta richiesta.

difensore, premesso che il decreto non gli era mai stato notificato e di esserne
venuto a conoscenza solo in data 26/11/2015, proponeva ricorso per cassazione
deducendo:
a)

la violazione dell’art. 127 cod. proc. pen. per avere il giudice delle

indagini preliminari disposto l’archiviazione e la “restituzione” dei quadri al
Ministero per i beni culturali ed ambientali, senza averne mai avuto notizia;
b)

motivazione illogica per avere il giudice illegittimamente disposto “la

restituzione” al suddetto Ministero, pur non sussistendone i presupposti (opere di
modesto valore; legittimità del possesso).

3. Deve provvedersi in conformità alla richiesta formulata dal Procuratore
Generale nella sua requisitoria posto che:
a)

la persona sottoposta ad indagini non può proporre opposizione né

ricorrere in cassazione, nemmeno sotto il profilo dell’abnormità, avverso il
decreto con cui il g.i.p. dispone l’archiviazione del procedimento: Cass.
46422/2015 riv 265203; Cass. 27730/2013 rv. 255624; Cass. 17196/2010, rv.
246987);
b) il decreto di archiviazione, che contestualmente dispone la confisca di un
bene (tale dev’essere considerata nella sostanza la cd. “restituzione” dei quadri
al Ministero per i beni culturali ed ambientali), non è impugnabile come atto
abnorme, ma è soggetto al rimedio dell’incidente di esecuzione ex art. 676/1
cod. proc. pen., sicchè, qualificata come tale l’impugnazione dell’imputato a
norma dell’art. 568/5 cod. proc. pen., gli atti vanno rimessi al giudice
competente (Cass. 1638/1991 rv. 187547) e ciò in quanto va considerato che,
essendo abnorme solo il provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto,
si colloca al di fuori non soltanto delle norme legislative, ma anche dell’intero
ordinamento processuale, tanto da doversi considerare non previsto e non
prevedibile dal legislatore, non può ritenersi abnorme il provvedimento di
confisca in questione per il fatto di essere adottato in sede di archiviazione da
parte del giudice per le indagini preliminari: Cass. 18884/2007 rv. 237366; Cass.
9826/2009 rv. 243291; Cass. 46422/2015 cit.

2

2. Con ricorso del 01/12/2015, Alfredo Moretti, a mezzo del proprio

P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione proposta come incidente di esecuzione dispone
trasmettersi gli atti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in
funzione di Giudice dell’esecuzione.

Così deciso il 23/06/2016

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