Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28293 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28293 Anno 2016
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 23/06/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 27/10/2014, confermava la condanna
alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, in data
30/05/2015, nei confronti di DANESE MASSIMO in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e

vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo
grado per omessa trasposizione della imputazione, assenza della motivazione in ordine
all’elemento oggettivo del delitto di ricettazione ed all’elemento psicologico, difetto di
motivazione in relazione alla determinazione della pena e mancata applicazione della
prescrizione. Con motivi aggiunti lamentava che le attenuanti generiche non erano state
concesse nella massima entità.
Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo secondo l’insegnamento di questa Corte tra
gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a

che l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all’imputato ben possono desumersi dal
complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado,
che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass.Sez. 2,
n.5500 del 09/10/2013, Rv. 258197).
Il secondo ed il terzo motivo sono fondati su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4,
03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
237596). Nel caso in esame l’elemento oggettivo del delitto di ricettazione di assegno è stato
ricavato dalla avvenuta negoziazione del titolo nei confronti di terzi e l’elemento soggettivo
dall’assenza di qualsiasi giustificazione a fronte di dichiarazioni provenienti dalla parte offesa
correttamente ritenute pienamente attendibili.
La valutazione della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche anche nella
misura massima sono anch’esse adeguatamente motivate dal giudice di secondo grado con
valutazioni specifiche riguardanti il fatto e la personalità. Peraltro ( sul punto delle attenuanti
generiche valgono le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado che al proposito integrait0
)
la pronuncia di appello.
Infine la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude l’applicazione della causa estintiva
della prescrizione comunque maturata dopo la sentenza di appello.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.
P.Q.M.

norma dell’art. 546, terzo comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Roma 23 giugno 2016

IL ONSIGLIERE ES
D t Ignazio Pardo

Dott.Gep

ENTE
: .go

IL PR

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