Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28292 del 23/06/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28292 Anno 2016
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da
• A.A.
avverso la sentenza del 25/09/2014 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Agostino Gessini in sostituzione dell’avv. Stefania
Bramati del foro di Monza che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 03/02/2015 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma
della decisione del Tribunale di Bergamo del 10/01/2008, appellata da A..A, riconosciute le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen,
riduceva la pena a costui inflitta ad un anno, tre mesi di reclusione ed C 350,00
di multa, confermando il giudizio di responsabilità in relazione al reato di tentata
estorsione, in danno di B.B., commesso in Bergamo il 9.10.2006.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione il A.A., articolando
separati motivi in ordine alla regolarità formale della sentenza di primo grado,
alla valutazione del compendio probatorio con riferimento agli elementi costitutivi
del delitto di estorsione, al trattamento sanzionatorio.

Data Udienza: 23/06/2016

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per
prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado: considerato che il
periodo prescrizionale massimo per la tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cod.
pen. è di otto anni e quattro mesi, che vi è stata sospensione del termine dal
09/12/2014 al 03/02/2015 per il rinvio di udienza determinato da impegno
professionale del difensore, che il reato è stato commesso il 09/10/2006, risulta
che il reato si è prescritto in data 06/04/2015.

dell’art. 129 c.p.p. in quanto dagli atti non risulta evidente che il fatto non
sussista, che l’imputato non l’abbia commesso, che il fatto non costituisca reato
o che non è previsto dalla legge come reato; ciò anche alla luce delle motivazioni
espresse nell’impugnata sentenza, immuni da vizi logici, basate sulla
testimonianza della parte lesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per
prescrizione.

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2016
Il Consigliere estensore

Il Pres e te

Non può pronunciarsi sentenza assolutoria nel merito ai sensi del II comma

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