Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28292 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28292 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALLALI RABII N. IL 19/10/1981
avverso la sentenza n. 2898/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 05/03/2014
16863/2013
Motivi della decisione
Le censure riguardano la ritenuta recidiva specifica infraquinquennale; sostiene che
la motivazione con cui si è ritenuto che “l’esperienza del 2010 non era stata di
remora a delinquere” era illogica in quanto la pena inflitta per tale fatto era stata di
soli sette mesi di reclusione condizionalmente sospesa, pena che per la sua
dimensione e in quanto mai eseguita perché appunto condizionalmente sospesa , non
avrebbe potuto fungere da remora alla commissione di nuovi reati; inoltre la revoca
di diritto della sospensione condizionale concessa VtntJt costituisce un ulteriore
sanzione che si somma alla pena inflitta per il nuovo reato.
Si tratta di doglianze inammissibili in quanto manifestamente infondate atteso che la
corte ha congruamente motivato la sussistenza della ritenuta recidiva e che il
ragionamento svolto dal ricorrente dimostra quale è l’effetto deterrente di una pena,
per quanto breve e condizionalmente sospesa / effetto che consiste appunto nella
consapevolezza che, tornando a delinquere, verranno in rilievo i meccanismi della
recidiva e della revoca della sospensione condizionale.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il
Il Con igliere estensore
Bianchi
20,U4
Il Pr.:
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Gia
ente
Foti
Allali Rabii, per il tramite del difensore,
ricorre avverso la sentenza indicata in
epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado solo con riferimento al
trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la responsabilità per il reato di cui
all’art. 73 dPR 309/90 per la detenzione di 541,68 gr. di cocaina.