Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28291 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28291 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 05/03/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASA BESMIR N. IL 16/01/1971
avverso la sentenza n. 6515/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

rÌì

Osserva

Viene proposta impugnazione (diretta alla Corte di Appello di Firenze ma poi
correttamente qui trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi degli
artt. 593, 3° comma e 568, 5° comma c.p.p.) nell’interesse di Nasa Besmik,
avverso la sentenza emessa in data 26.4.2012 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Firenze con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato
di guida senza patente

nmP5

perché mai conseguita e condannato alla pena di C

5.000,00 di ammenda.

L’impugnazione è inammissibile perché proposta in violazione dell’art. 613, 1°
comma c.p.p..
Infatti, è da rilevare che l’atto di gravame è stato presentato esclusivamente a
firma dell’avv. Rocco Di Leone di Firenze, difensore di fiducia dell’interessato Nasa
Nesmik, che non risulta iscritto allo speciale albo degli avvocati cassazionisti
previsto dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si estende persino agli
eventuali motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del
termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare
in euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI CINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 5.3.2014

Ci si duole della ritenuta sussistenza del reato e dell’eccessività della pena.

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