Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28290 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28290 Anno 2016
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
BELLO SOTELO JOSE’ CARLOS, nato il 26/06/1975
avverso la sentenza del 13/01/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione;
udito il difensore, avv. Giuseppina Marciano in sostituzione dell’avv.to Federico
Gianmaria De Micheli, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e, in
subordine si associa alla richiesta del Procuratore Generale.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza del 13/01/2015, la Corte di Appello di Milano – decidendo in
sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla sesta sez. della Corte di
cassazione con sentenza del 09/05/2014 – confermava la sentenza con la quale,
in data 27/05/2010, il Tribunale di Milano aveva ritenuto BELLO Sotelo Josè
Carlos colpevole del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. a danno di Federico
Carrozzo.

Data Udienza: 23/06/2016

2. Deve anzitutto rilevarsi che, nel caso in esame, il reato contestato
risulta essersi prescritto prima ancora (il 01/01/2015) della sentenza impugnata
(13/01/2015).
Per procedere all’applicazione dell’articolo 129, comma 1, c.p.p., peraltro,
occorre tener conto della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte
per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione (anche d’ufficio) solo il
ricorso idoneo a instaurare un nuovo grado di giudizio, vale a dire non affetto da

n.21, Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n.
23428, Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca).
Nel caso di specie, non si prospettano profili di inammissibilità per quanto
concerne le questioni di rito stricto sensu attinenti alla proposizione del ricorso.
In termini poi di valutazione della sussistenza o meno di manifesta
infondatezza come vizio diretto dei motivi che inibisce l’instaurazione effettiva di
un grado di giudizio ulteriore, dato atto della sufficienza anche di un solo motivo
che non sia manifestamente infondato perché invece tale instaurazione si
realizzi, è ictu °culi constatabile l’assenza di manifesta infondatezza quantomeno
di una delle doglianze che compongono il ricorso.
Nel caso di specie, le doglianze dedotte, lette alla luce della motivazione
addotta dalla Corte di merito, non sono manifestamente infondate, sicchè,
essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale e assorbito
ogni altro motivo, non emergendo dagli atti elementi che possono giustificare
l’applicazione dell’articolo 129, comma 2, c.p.p., deve dichiarasi l’estinzione del
reato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata.

P.Q.M.
ANNULLA
Senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione
Così deciso il 23/06/2016

inammissibilità originaria (ex multis S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995

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