Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28290 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28290 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINORE GIUSEPPE N. IL 05/06/1952
avverso la sentenza n. 5928/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CARINI, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 05/03/2014
15216/2013
Motivi della decisione
Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputato, per il tramite del difensore, e
la corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che l’art.593 cp non
consente l’appello dell’imputato contro le sentenze di condanna la sola pena
dell’ammenda.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cpp, in quanto
proposto da avvocato non legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti
pacifico che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568,
comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina
unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice
competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali, ma non
comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente
qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma
stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (da ultimo sez.
III 22.4.2004 n.26905 rv. 228729) e richiede dunque la sottoscrizione da parte di
avvocato legittimato al patrocinio davanti a questa Corte, situazione che nel caso in
esame difetta.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00 (cinquecento) a titolo
di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 500,00.
Così deciso il 5 marzo 2014
Con sentenza del 3 luglio 2019, il Tribunale di Palermo ha condannato l’imputato
Minore Giuseppe alla pena dell’ammenda, nella misura ritenuta di giustizia, per il reato
di guida senza patente.