Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2829 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2829 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :sul ricorso proposto da :
CIMMINO VIRGILIO N. IL 25.09.1970,
avverso il decreto del TRIBUNALE DI BENEVENTO, sezzione distaccata di AIROLA in data 20
gennaio 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Rosario Giovanni Russo che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO
i. Con decreto in data 20 gennaio 2012 il Tribunale di Benevento revocava il decreto di
ammissione a patrocinio a spese dello Stato concesso a Cimmino Virgilio in data 28 settembre
2007 per superamento dei limiti reddituali.
ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il Cimmino
2. Avverso tale decisione
deducendo la violazione dell’art. 24 della costituzione e la violazione e falsa applicazione
dell’art.112 del d.P.R. n. 115 del 2002 in difetto di esplicitazione dell’ipotesi di revoca del
beneficio; il vizio dell’ordinanza impugnata in riferimento al combinato disposto di cui agli artt.
112 e 114 d.P.R. n. 115/2002 con specifico riferimento agli effetti della revoca; la violazione e
falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002 in relazione alla irrilevanza dell’esclusione dal
gratuito patrocinio ai fini dell’effetto penale; l’illegittimità della procedura di revoca del
beneficio per violazione del principio del contraddittorio e per violazione dell’art. 7 della legge
n. 241 del 1990; la violazione dell’art. 24 della costituzione e lierror in procedendo per tardiva
produzione delle interrogazioni all’anagrafe tributaria da parte dell’Agenzia delle Entrate di
Benevento.
CONSIDERATO IN DIRITTO ‘
3. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 l’interessato può
proporre ricorso per cessazione per violazione di legge avverso i provvedimenti di rigetto
(o revoca) della ammissione al gratuito patrocinio entro il termine di venti giorni. Nella
specie l’impugnato decreto è stato comunicato al Cimmino in data 7 febbraio 2012,
mentre il ricorso è stato depositato solo il successivo 25 settembre ampiamente al di là

Data Udienza: 12/12/2012

del termine suddetto.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Alla declaratoria di
inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che stimasi congrua in
ragione della natura della fattispecie di euro 500,00 (cinquecento), a titolo di sanzione
pecuniaria, in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende

Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012

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