Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28289 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28289 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VASSALLO ESPEDITO N. IL 21/12/1977
avverso la sentenza n. 1146/2010 TRIBUNALE di NOLA, del
11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 05/03/2014

15163/2013
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputato, per il tramite del difensore, e
la corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che l’art.593 cp non
consente l’appello dell’imputato contro le sentenze di condannad,la sola pena
dell’ammenda.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cpp, in quanto
proposto da avvocato non legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti
pacifico che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568,
comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina
unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice
competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali, ma non
comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente
qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma
stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (da ultimo sez.
III 22.4.2004 n.26905 rv. 228729) e richiede dunque la sottoscrizione da parte di
avvocato legittimato al patrocinio davanti a questa Corte, situazione che nel caso in
esame difetta.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00 (cinquecento) a titolo
di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 500,00.
Così deciso il 5 marzo 2014

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Noia ha condannato l’imputato
Vassallo Espedito alla pena dell’ammenda, nella misura ritenuta di giustizia, per il
reato di guida senza patente.

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