Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28288 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28288 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASSOUM LARBI N. IL 21/01/1973
MANLAIKHAF YOUSSEF N. IL 06/08/1975
avverso la sentenza n. 2615/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva
Ricorrono per cassazione, personalmente, con separati atti, Manlaikhaf Youssef e
Gassoum harbi avverso la sentenza emessa in data 25.1.2012 dalla Corte di Appello di
Genova che confermava quella in data 23.43.2011 del Tribunale di Sanremo con la quale,
tra l’altro, i predetti erano stati condannati, con attenuanti generiche, alla pena di anni sei
di reclusione ed C 30.000,00 di multa ciascuno, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 99,
110 c.p. e 73 comma 1 dPR 309/1990 (illecita detenzione di 518 gr. circa di eroina e gr.
27,300 + gr. 26,700 di cocaina).

1. il vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento della preliminare richiesta di
ispezione dei luoghi avanzata già con l’atto di appello;
2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata assoluzione dal
reato di detenzione dell’eroina, attesa l’erronea ricostruzione del fatto;
3. l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione della
detenzione della cocaina ai sensi del comma 5 0 dell’art. 73 dPR 309/1990.
Manlaikhaf Youssef rappresenta, inoltre, l’illogicità della motivazione in ordine al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 0 dPR 309/1990.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati, aspecifici
e non consentiti nella presente sede di legittimità.
Quanto alla richiesta preliminare richiesta di ispezione dei luoghi, di cui non si rinviene
traccia nella sentenza impugnata, si deve rammentare che la rinnovazione, ancorché
parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il
giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la
rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del
potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo
stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche
implicita -come nel caso di specie- nella stessa struttura argomentativa posta a base
della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una
valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente
mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. Sez. V, n. 15320 del
10.12.2009, Rv. 246859).
E’ palese la sostanziale aspecificità della seconda e terza censura nonché di quella
prospettata da Manlaikhaf Youssef circa l’attenuante dell’art. 7 0 dPR 309/1990, che hanno
riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi
alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua,
immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,

2

Entrambi deducono:

invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109).
Peraltro il secondo motivo pretende di sovrapporre una diversa valutazione delle

Giudici di merito e, pertanto, è improponibile nel giudizio di legittimità.
Invero, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione
di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali”
(Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone).
Correttamente non è stata riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR
309/1990, attesa anche la diversificata tipologia di stupefacente detenuto ed il
ragguardevole quantitativo dell’eroina, nonché l’attenuante di cui al comma 7 0 dPR cit.,
attesa la parziale e solo apparente collaborazione prestata dal ricorrente Manlaikhaf
Youssef nel far rinvenire altro stupefacente (non di sua pertinenza) ma negando il
possesso di quello oggetto di contestazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare per ciascuno in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

risultanze processuali ed una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai

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