Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28287 del 30/03/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28287 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nei confronti di:
GHITTI GIANLUIGI, nato a Iseo (BS) il 04/08/1972;
avverso la sentenza n. 507/2015 del TRIBUNALE di BRESCIA,
del 16/07/2015;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. AURELIO GALASSO,
che ha chiesto rettificarsi la sentenza impugnata determinando la pena detentiva
in mesi due e giorni venti di reclusione
Data Udienza: 30/03/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/7/2015 con la quale il Tribunale di Brescia,
in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Ghitti Gianluigi
colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 640 ter cod. pen., così riqualificato l’originario
addebito di cui all’art. 648 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione ed
euro 100,00 di multa. Con l’unico motivo di impugnazione l’ufficio ricorrente lamenta l’erronea
non conforme alla legge per difetto, in quanto il primo giudice, stabilita la pena base nella
misura di mesi sei di reclusione, corrispondente al minimo edittale, e ridotta questa a mesi
quattro di reclusione per effetto delle circostanze attenuanti generiche, ha poi ulteriormente
ridotto la pena ex art. 442 cod. proc. pen. in misura eccedente il terzo fissato dalla legge,
pervenendo così ad una pena inferiore a quella consentita dalla norma.
Il ricorso è fondato, atteso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha
legittimamente determinato la pena base nel minimo edittale, nella misura di mesi sei di
reclusione, e poi ridotto la stessa di un terzo per le attenuanti generiche, calcolate nella loro
massima estensione, e così fino a mesi quattro di reclusione, ma poi ha ulteriormente ridotto
tale pena di due mesi, misura eccedente il terzo (mesi uno e giorni dieci) determinato in
misura fissa dall’art. 442 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto determinare una pena detentiva
di mesi due e giorni venti di reclusione.
Trattandosi di mero errore di computo, per il disposto dell’art. 619 comma 2 cod. pen., si
provvede in questa sede alla rettifica della pena detentiva nella misura sopraindicata, ferma
restando la pena pecuniaria determinata in euro 100,00 di multa.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata in ordine alla misura delle pena detentiva che determina in
mesi due e giorni venti di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2016.
applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen. con conseguente irrogazione di una pena detentiva