Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28287 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28287 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASHI VALMIR N. IL 22/12/1990
avverso la sentenza n. 963/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente denominata “appello” ma poi
correttamente qui trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi degli
artt. 593, 3 0 comma e 568, 5° comma c.p.p.) nell’interesse di Gashi Valmir,
avverso la sentenza emessa in data 8.11.2012 dal G.i.p. del Tribunale di Treviso
con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di guida senza
patente allEM5 perché mai conseguita e condannato alla pena di C 4.000,00 di
ammenda con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

L’impugnazione è inammissibile oltre che per la manifesta infondatezza delle
censure, anche perché proposta in violazione dell’art. 613, 1° comma c.p.p..
Infatti, è da rilevare che l’atto di gravame è stato proposto esclusivamente a firma
dell’avv. Pretty Gorza di Treviso, difensore di fiducia dell’interessato Gashi Valmir,
che non risulta iscritto allo speciale albo degli avvocati cassazionisti previsto
dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si estende persino agli
eventuali motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del
termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Consegtlie l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare
in euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI CINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 5.3.2014

Ci si duole dell’eccessività della pena.

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