Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28286 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28286 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BABASI SHABAN N. IL 02/11/1986
LLESHI BUJAR N. IL 11/11/1967
avverso la sentenza n. 2842/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 05/03/2014

12549/2013
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha riconosciuto a
Babasi Shaban le circostanze attenuanti generiche e ha escluso nei confronti di Lleshi
Bujar la recidiva, rideterminando la pena ai medesimi inflitta per plurimi episodi di
cessione di cocaina ed altro.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.
La definizione della misura della pena e in genere del trattamento sanzionatorio
compete al giudice di merito, tenuto solo a utilizzare tale potere con criteri di
razionalità e a motivare il proprio operare. Così ha fatto la sentenza impugnata che ha
puntualmente indicato le ragioni della mancata concessione a Babasi delle generiche
nella loro massima estensione e quelle per negarle a Lleshi.
Non rileva che sia di recente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32
del 2014, depositata il 25 febbraio 2014, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’ art. 4 bis della legge 21 febbraio 2006 n.49, e cioè del testo
dell’art. 73 dPR 309/90 nella formulazione di cui alla detta legge 49/2006, c.d. FiniGiovanardi, determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente
affermato, l’ applicazione dell’art. 73 del predetto dPR 309/90 e relative tabelle nella
formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute
incostituzionali e cioè nel testo di cui alla legge del 1990, c.d. Iervolino-Vassalli
Infatti la pena edittale che ha trovato applicazione nella presente situazione è da 6 a
20 anni e cioè una pena inferiore a quella, da 8 a 20 anni, di cui all’art. 73 della legge
del 1990, oggi tornato in vigore e a norma dell’art. 2 del cod.pen. non è possibile una
applicazione della nuova normAiva in malam partem.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e di ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrentijn solidoj al pagamento delle
spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1000,00.
Così deciso in Roma il 5.3.2014

Gli imputati ricorrono per cassazione contro l’anzidetta sentenza, lamentando Babasi
Shaban la mancata concessione della massima diminuzione possibile per le attenuanti
generiche e sollecitando Lleshi Bujar la concessione delle stesse.

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