Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28283 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28283 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARRONE LUCIA N. IL 02/11/1966
nei confronti di:
CANGINI FABRIZIO N. IL 05/10/1965
avverso la sentenza n. 333/2010 GIUDICE DI PACE di FORLF, del
20/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gtuu.to
che ha concluso per
0.0,124■44Auto
t«. 4444/1.0

é

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

[La

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Forlì, con sentenza del 20 febbraio 2012, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cangini Fabrizio per il reato di
diffamazione in danno di Marrone Lucia perchè estinto per intervenuta

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione la parte
civile, personalmente, evidenziando l’erronea applicazione della legge penale in
quanto la riparazione del danno non era avvenuta nei termini di legge nonché un
vizio di motivazione in merito alla ritenuta congruità della somma offerta banco
iudicis.
3. Risulta, infine, pervenuta memoria nell’interesse della ricorrente parte
civile che insiste per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto dalla parte civile
personalmente e non da un suo procuratore speciale.
È vero, infatti, che la parte civile non ha il diritto di proporre
personalmente ricorso per cessazione, atteso che la disposizione di cui alla prima
parte dell’articolo 613 cod.proc.pen., secondo la quale, in deroga alla regola
generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale,
è consentito alla “parte” di sottoscrivere personalmente il ricorso, è applicabile
unicamente nei confronti dell’imputato, non potendo le parti private diverse
dall’imputato stare in giudizio se non “col ministero di un difensore munito di
procura speciale” ex articolo 100 cod.proc.pen. (v. a partire da Cass. Sez. Un. 16
dicembre 1998 n. 24).
2. In punto di fatto, deve notarsi come il presente ricorso sia stato
sottoscritto dalla parte personalmente e la sua firma sia stata meramente
autenticata dal difensore nominato procuratore speciale.
La suddetta autenticazione, però, non può assumere validità di atto di
ricorso, in quanto non corredato da clausole dalle quali possa emergere che il
difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso della parte e assumerne la
paternità (vedi di recente Cass. Sez. VI 4 giugno 2010 n. 32563 e Sez. III 22
giugno 2011 n. 34779).
1

riparazione del danno, ai sensi dell’articolo 35 d.lgvo. 28 agosto 2000 n. 274.

1..

Invero, nella dianzi citata giurisprudenza di questa Corte si è affermato il
principio in base al quale è da ritenersi sufficiente la procura speciale, conferita
dalla parte ricorrente, ma soltanto allorquando oltre alla stessa vi siano ulteriori
elementi dai quali ricavarsi che il nominato procuratore speciale avesse inteso far
propri i motivi di ricorso redatti dalla parte personalmente.
Il che nella specie non è avvenuto, essendosi il difensore nominato
essendo, inoltre, il ricorso contenuto in atto proveniente dalla Studio legale del
procuratore speciale e, quindi, su carta intestata di tale ufficio né, infine, avendo
il procuratore speciale affermato, in qualche modo, di voler far propri i motivi di
ricorso sottoscritti dalla parte personalmente.
3. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e la ricorrente
condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende che appare equo determinare, in
considerazione della mera pronuncia in rito, nella somma di euro 750,00.
P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 750,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17/4/2013.

procuratore speciale limitato ad autenticare la firma della ricorrente, non

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