Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28281 del 22/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28281 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA

sull’impugnazione proposta dalla parte civile
UNIQA Assicurazioni S.p.A., in persona dei legali rappresentanti,
nel procedimento a carico di
Falsone Giovanni, nato a Torino il 07/04/1967
Romano Paolo, nato a Cosimo (RG) il 01/02/1970
Sciò Marco, nato a Rivoli (TO) il 17/06/1970
Sette Alessandro Luigi, nato a Torino il 12/09/1970
Trozzo Francesco, nato a Locri (RC) il 18/09/1981

avverso la sentenza del 10/03/2015 del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Matilde Cammino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione
degli atti al Tribunale di Torino;
udito il difensore della parte civile UNIQA Assicurazioni S.p.A., avv. Michele
Coceani, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 22/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10 marzo 2015 il giudice per l’udienza preliminare
del Tribunale di Torino ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di
Giovanni Falsone, Paolo Romano, Marco Sciò, Alessandro Luigi Sette e Francesco
Trozzo in ordine ai reati di cui all’art.642 (capi 1, 2, 4) e 56, 640 (capo 3)
cod.pen. rispettivamente ascritti per essere gli stessi estinti per remissione di

– nei confronti degli imputati Sette e Sciò da parte della ZURICH Insurance PLC.
Il giudice dell’udienza preliminare ha osservato che la parte civile UNIQA
Assicurazioni S.p.A., che aveva insistito nella richiesta di rinvio a giudizio, era
solo danneggiata dai reati ma non aveva la qualità di persona offesa che doveva
essere riconosciuta esclusivamente alla ZURICH Insurance PLC, sempre indicata
come responsabile per il falso sinistro stradale e destinataria della richiesta di
indennizzo.
1.

Avverso la predetta sentenza la parte civile Uniqa Assicurazioni

S.p.A., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
1) l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione
dell’art.154, primo comma, cod.pen. in relazione all’art.642 cod.pen. e la
violazione e falsa applicazione dell’art.642 cod.pen.; i nn.1 e 2 del capo
d’imputazione riguardavano infatti denunce di falsi sinistri che avevano coinvolto
rispettivamente gli imputati Sette e Trozzo e gli imputati Romano, Sette e
Trozzo; il Trozzo era assicurato per la responsabilità civile automobilistica in
relazione al veicolo targato EC 167 ZZ con la Uniqa Protezione S.p.A.
(incorporata per fusione nella Uniqa Assicurazioni S.p.A.) e a detta società aveva
fatto pervenire due modelli CAI di denuncia di sinistro da lui sottoscritti; la
società Uniqa, competente per la procedura di liquidazione dei due sinistri e
quindi persona offesa in relazione ai relativi reati ex art.642, secondo comma,
cod.pen., non aveva mai rimesso la querela, a differenza della ZURICH Insurance
PLC, e il reato non poteva pertanto ritenersi estinto per i fatti ascritti al Trozzo,
al Romano e al Sette ai punti 1, 2 e 3 dell’imputazione;
2) la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto il semplice
richiamo alla disciplina vigente in tema di risarcimento diretto dei danni da
circolazione di autoveicoli non può essere utilizzato per individuare la persona
offesa e nel caso di specie Uniqa Assicurazioni S.p.A. era titolare degli interessi
tutelati in via diretta dalla norma incriminatrice (il patrimonio dell’impresa di
assicurazioni, anche sotto il profilo del razionale impiego di risorse umane e

2

querela – ritenuta estensibile ai coimputati ex art.155, secondo comma, cod.pen.

materiali), mentre l’art.642 cod.pen. non prevede come elemento costitutivo del
reato la richiesta di indennizzo né il pagamento dello stesso, ma solo la mera
denuncia di un sinistro mai avvenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1.

Il giudice di merito ha ritenuto che la parte civile ricorrente UNIQA

Assicurazioni non potesse qualificarsi persona offesa e che quindi fosse

ZURICH per ritenere tutti i reati ascritti agli imputati estinti, sulla base
dell’individuazione nei capi di imputazione di detta società come responsabile
dell’evento infortunistico denunciato (falsamente, secondo la tesi accusatoria) e
destinataria della richiesta di indennizzo.
La nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di
danneggiato, essendo quest’ultimo portatore di interessi connessi alle
conseguenze privatistiche dell’illecito penale e legittimato all’esercizio dell’azione
civile nel processo penale (cfr. sez. 5, n.4116 del 28/01/1983, Bortolotti, RV
158854), mentre persona offesa dal reato (alla quale viene riconosciuto il diritto
di querela) è il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma
penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito
(cfr. sez. 6, 200421090, Soddu, RV 228810).
Nel caso di specie il comportamento fraudolento ascritto all’imputato Trozzo,
assicurato con UNIQA protezione S.p.A. (oggi UNIQA Assicurazioni S.p.A.), è
costituito dalla falsa denuncia di sinistri mai accaduti, relativi ai due modelli CAI
trasmessi alla predetta società assicuratrice che ha assunto per questo solo fatto
l’obbligo di gestire le procedure risarcitorie ai sensi del contratto di assicurazione
stipulato con il Trozzo, degli artt.1917 ss. cod. civ. e del Codice delle
assicurazioni, indipendentemente dal fatto che altra società assicuratrice avrebbe
dovuto provvedere al pagamento dell’indennizzo. L’art.642 cod.pen., del resto,
è delitto a consumazione anticipata che si esaurisce, con riferimento alla
fattispecie contestata, con la denuncia di falso sinistro e prescinde dall’effettiva
riscossione dell’indennizzo assicurativo.
3. Si impone, pertanto, una rivalutazione degli effetti della remissione di
querela presentata dalla sola ZURICH Insurance PLC. La sentenza impugnata va
quindi annullata senza rinvio e gli atti dovranno essere trasmessi al Tribunale di
Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

3

sufficiente l’intervenuta remissione della querela da parte della compagnia

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata; ordina la trasmissione degli atti
al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Così deciso il 22/03/2016.

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