Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28281 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28281 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUEROUANE NOUREDDINE N. IL 14/06/1978
avverso la sentenza n. 2014/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/03/2014
In fatto e in diritto
Ricorre per cassazione Guerouane Noureddine avverso la sentenza emessa in data 8.5.2011
dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella in data 13.4.2011 del G.u.p. del
Tribunale di Milano con cui il predetto, tra gli altri, era stato condannato alla pena di anni
quattro e mesi due di reclusione ed € 18.000,00 di multa per tre delitti di cui agli artt. 81
cpv., 110 c.p. e 73 comma 1 e 1 bis dPR 309/1990 (detenzione e cessione di cocaina).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento
del V comma (ora ipotesi autonoma di reato) dell’art. 73 dPR 309/1990.
consentite nella presente sede di legittimità.
Invero la Corte ha fatto corretta applicazione della normativa di settore, come costantemente
interpretata dalla Corte di legittimità: in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della
concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è
tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono
all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante
quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico
protetto sia di “lieve entità” (di recente, di recente, Cass. Pen. Sez. IV, n. 43399 del
12.11.2010, Rv. 248947).
Peraltro, è stato specificatamente affermato che non è qualificabile come fatto di lieve entità
l’ipotesi di singolo spaccio di modesta quantità della sostanza, se esso costituisca
l’apprezzabile reiterazione, antecedentemente programmata o meno, di altri simili atti (Cass.
pen. Sez. IV, n. 10764 del 25.5.1992, Rv. 192325).
In questa
prospettiva, deve ritenersi corretto, oltre che congruamente motivato, il diniego
dell’inquadrabilità della vicenda nella minor ipotesi criminosa della lieve entità che il giudicante
t ha argomentato valorizzando negativamente le peculiari modalità esecutive della grave attività di
spaccio.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ
deciso in Roma, il 5.3.201
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non