Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28280 del 22/03/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28280 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Y.Z.

avverso la sentenza del 08/04/2014 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Matilde Cammino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 8 aprile 2014 la Corte di appello di Roma ha

confermato la sentenza emessa il 24 aprile 2012 dal Tribunale dì Roma,
appellata dall’imputato Y.Z. e dalla parte civile R.K.,
con la quale il Y.Z.  era stato dichiarato colpevole del reato di appropriazione
indebita aggravata ai sensi dell’art.61 n.7 cod.pen. per essersi appropriato della
somma di 50.000,00 appartenente alla R.K., consegnatagli per acquistare un
immobile ad un’asta giudiziaria (querela del 22 dicembre 2008). L’imputato era

Data Udienza: 22/03/2016

stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei
di reclusione ed euro 600,00 di multa, con i benefici della sospensione
condizionale e della non menzione, oltre al risarcimento dei danni in favore della
parte civile cui era stata assegnata una provvisionale di euro 15.974, 55.
2.

Avverso la predetta sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha

proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per illogicità
e contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità; secondo il

depauperamento della persona offesa in 50.000,00 euro, avendo la stessa Corte
affermato che dall’istruttoria dibattimentale risultava provato che il danno della
R.K. fosse riconducibile ai due assegni dell’importo di 15.974,55 euro
incassati dal Y.Z. (con determinazione della provvisionale entro tali limiti,
avendo la Corte di appello disatteso sul punto le doglianze dell’appellante parte
civile), mentre i pagamenti effettuati in contanti per la somma di 50.000,00 euro
erano stati riferiti solo dalla R.K.; la sussistenza dell’aggravante, che
rendeva il reato perseguibile di ufficio, era riferita alla somma contestata di
50.000,00 e non a alla minor somma di circa 16.000,00 ritenuta in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, agli effetti della
circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l’entità
del danno patrimoniale dev’essere valutata con riferimento al momento in cui il
reato è stato commesso (Sez.2, n.3369 del 18/12/2012, Carfagna, Rv.254780;
Sez.2, n.1881 del 21/12/1965, Pitagora, Rv.199801). Nel caso di specie,
essendo stato contestato il reato di appropriazione indebita della somma di
50.000,00 euro, l’entità del danno patrimoniale è stata correttamente valutata al
momento della consumazione del reato, che coincide con quello in cui si verifica
l’interversione del possesso, ovvero in cui il soggetto agente tiene
consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle
facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso. La somma di 50.000,00, oggetto
dell’appropriazione indebita di cui l’imputato è stato riconosciuto colpevole, è
corrispondente al depauperamento subito dalla persona offesa R.K.
che, come risulta dalle dichiarazioni della stessa R.K.  e dalla
documentazione bancaria, aveva consegnato al Y.Z. per l’acquisto di un
immobile ad un’asta giudiziaria (somma non restituita, nonostante il mancato
acquisto dell’immobile e le promesse di restituzione) la somma di 50.000,00
euro (in assegni e per 15.000,00 euro in contanti, come si desume dalla

2

ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere accertato il

motivazione della sentenza impugnata). Non può avere alcuna rilevanza, ai fini
del riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall’art.61 n.7 cod.pen.,
il fatto che la provvisionale assegnata alla parte civile sia stata determinata in
misura pari a 15.974,55 euro, corrispondente all’importo degli assegni incassati
dall’imputato. L’entità del danno risarcibile può infatti differire rispetto al valore
complessivo del danno, in ragione dell’incidenza di svariati fattori concomitanti o
successivi e, comunque, in tema di risarcimento del danno derivante da reato
non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova

sussistenza sino all’ammontare della somma liquidata.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2016.

dell’ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua

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