Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28280 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28280 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACCAGLINI ALESSANDRA N. IL 03/11/1960
avverso la sentenza n. 1012/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Giaccaglini Alessandra avverso la
sentenza emessa in data 21.11.2012 dalla Corte di Appello di L’Aquila che
confermava quella in data 30.7.2010 del Tribunale di Chieti che aveva condannato la
predetta alla pena di mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato di cui
all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990 (cocaina).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla destinazione

309/1990); rappresenta, in fine, l’apparenza della motivazione della sentenza
impugnata.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede di legittimità.
Peraltro le prime due censure sono anche aspecifiche avendo riproposto in questa
sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile e ciò tanto in relazione alla destinazione per lo
spaccio dello stupefacente (con richiamo alla motivazione della sentenza di primo
grado che si era basata oltre che sulla quantità -30 gr- anche sulla presenza
nell’abitazione di fogli di plastica con ritagli circolari, tipici per la confezione delle
dosi) quanto alla non concedibilità dell’attenuante della collaborazione, sulla scorta
della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Va da sé, alla luce di quanto sopra la manifesta infondatezza ed anzi incongruenza
fattuale della dedotta apparenza della motivazione.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
2

dello stupefacente alla cessione a terzi invece che ad uso esclusivamente personale e
la mancata concessione dell’attenuante della collaborazione (art. 73, co. 7 0 dPR

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

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