Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2828 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2828 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE * C/
i.) BARBOUCH IKBAL BEN SALEM N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 258/2011 TRIBUNALE di ASTI, del 17/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentiVe le conclusioni del PG Dott.
(
d’Cle 7,42.3e,
/; 4″-m-11″4-; A,’ 6i-t

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2012

cc 10 Barbouch

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Asti ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato avanzata da Barbouch Ikbal. Lo stesso Tribunale ha
respinto pure l’opposizione proposta contro il provvedimento in questione.

accompagnata da ampia documentazione attestante la risalente permanenza in Italia,
la residenza, la richiesta di cittadinanza , la costituzione di un nucleo familiare. Il
provvedimento impugnato, si assume, non ha preso in esame le questioni dedotte.
Inoltre, la dichiarazione consolare non è condizione di ammissibilità della domandata e
può essere surrogata da dichiarazione sostitutiva. Il diritto invocato va riscontrato
alla stregua della situazione patrimoniale ai sensi degli artt. 79 e 96 del d.P.R. n. 115
del 2002, senza discriminazioni nei confronti dell’extracomunitario.
3. Il ricorso è infondato; non riscontrandosi il vizio di violazione di legge.
Il provvedimento impugnato espone che l’art. 79 del richiamato d.P.R. richiede che il
cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda 1″istanza con
certificazione consolare che attesta la verità di quanto dichiarato in ordine ai redditi
prodotti all’estero. Inoltre, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la
dichiarazione consolare deve specificare quali sono gli elementi concreti acquisiti, tali
da confortare l’asseverazione. Nel caso di specie l’autorità consolate tunisina si è
limitata a dichiarare che la certificazione è veridica “per quanto a conoscenza”. In
conseguenza non vi sono elementi di giudizio affidabili quanto ai rediti all’estero, con
la conseguenza che la domanda non può essere accolta.
A tale riguardo è/sufficiente rammentare che la giurisprudenza costituzionale,
con la sentenza n. 219 del 1995, in relazione alla previgente disciplina della materia
ha ritenuto l’irragionevolezza intrinseca della disciplina dell’onere documentale perché
il legislatore, se da una parte nella sua discrezionalità può individuare in termini
analoghi per il cittadino e per lo straniero la situazione reddituale che definisce la
condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del beneficio, non può
però rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che
non siano legati unicamente all’eventualità, meramente ipotetica e casuale, che
all’autorità consolare già risultino elementi di conoscenza utili a valutare
l’autocertificazione del presupposto. Si è pertanto ritenuto che
l’autorità consolare, se vuole rendere una attestazione utile in favore dell’interessato,
non può più limitarsi a raffrontare l’autocertificazione con i dati conoscitivi di cui
eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità

2. Ricorre per cassazione l’interessato. Si espone che la domanda era

appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l’obbligo, ma) l’onere (implicito nella
riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di
verificare nel merito il contenuto dell’autocertificazione indicando gli accertamenti
eseguiti. Il principio in questione, sebbene espresso con riguardo alla previgente
disciplina, pone un’enunciazione di carattere generale che orienta senz’altro pure
l’interpretazione della legislazione vigente; con la conseguenza che il provvedimento
impugnato si rivela conforme alla legge.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la

P qm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 4 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Pietro Antonio SIRENA)

(Rocco Marco BL41077A)

CetZ

t—

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

condanna al pagamento delle spese processuali.

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