Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28278 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28278 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LAZZARO NICOLA N. IL 27/05/1961
avverso la sentenza n. 1557/2011 TRIBUNALE di PESCARA, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 05/03/2014

5186/2013
Motivi della decisione
Di Lazzaro Nicola ha appellato la sentenza del
Tribunale di Pescara che lo
ha
condannato a 2300,00 euro di ammenda per il reato di guida senza patente.
La corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che l’art.593 cp non
consente l’appello dell’imputato contro le sentenze di condanna alla sola pena
dell’ammenda.

Si tratta di doglianze di merito, inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere
discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della pena, qui
correttamente esercitato valorizzando, pur nella rilevata riduzione della pena inflitta
in primo grado, la gravità del fatto e i precedenti penali.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 5.3.2014

Le censure riguardano solo il trattamento sanzionatorio che si sostiene essere stato
eccessivamente severo.

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