Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28275 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28275 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERVICATO GIOVANNI N. IL 22/07/1973
DIANA SALVATORE N. IL 10/03/1979
SOLLO GAETANO N. IL 22/11/1976
avverso la sentenza n. 22578/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/03/2016

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Antonio
Birritteri, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili,
Udito il difensore di fiducia di Diana Salvatore, avv. Giovanni Paolo Picardi che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 5.12.2014, la Corte d’Appello di Napoli, preso atto delle rinunce
da parte degli appellanti dei motivi di gravame eccetto quelli concernenti il
trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della decisione di primo grado,
rideterminava le pene inflitte a Cervicato Giovanni (per i capi a, d, e, ed f relativi a
quattro episodi di concorso in rapina aggravata consumata e b relativo a un episodio di
concorso in tentata rapina aggravata) in anni quattro mesi quattro di reclusione e C
1600,00 di multa; a Diana Salvatore ( per il capo a) in anni tre mesi otto di reclusione
e C 1200,00 di multa per il reato di; a Sollo Gaetano, previo riconoscimento del
vincolo della continuazione tra tutti i reati ascrittigli (capi a, I per il reato continuato di
cui all’art.378 c.p.e m per il reato di cui all’art.367 c.p.), in anni quattro mesi quattro
di reclusione e C 1400,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato Cervicato Giovanni, deducendo:
1) erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà
della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento al
giudizio di responsabilità, all’esiguità degli elementi dell’accusa e all’omessa
considerazione della ricostruzione difensiva; 2) erronea applicazione degli artt.476.
477, 482, 490, 648 e 648 bis in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in relazione alla fattispecie delittuosa contestata.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato Diana Salvatore, deducendo: 1)
l’inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606 lett. b) ed
e) c.p.p. per aver ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante della minorata
difesa in presenza della prova della mancanza del dolo, come emerge chiaramente
dalle conversazioni intercettate; 2) l’ inosservanza ed errata applicazione dell’art.628
co.III n.1 c.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai
sensi dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla sussistenza dell’aggravant

Udito il difensore d’ufficio di Sollo Gaetano, avv.Francesca D’Alessio che ha concluso

dell’arma, trattandosi di arma giocattolo; 3) l’ inosservanza ed errata applicazione
dell’art.62 bis c.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione ai sensi dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla determinazione
della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato Sollo Gaetano, deducendo: 1) l’
inosservanza ed errata applicazione dell’art.628 co.III n.1 c.p. e mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606 lett. b) ed
e) c.p.p. in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’arma trattandosi di arma

giocattolo; 2) l’inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi
dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. per aver ritenuto la sussistenza della circostanza
aggravante della minorata difesa per aver agito il reo in pieno giorno anziché di notte,
mentre è più pericolo chi agisce di notte.
Chiedono pertanto tutti l’annullamento della sentenza.

Considerato in diritto

1.Ricorso di Cervicato Giovanni.
Tutti i motivi sono del tutto generici, non tenendo conto delle argomentazioni
esposte dalla sentenza impugnata, e prospettando una mera lettura delle norme di cui
all’art.192 co.1 c.p.p. in tema di valutazione della prova, e indicando peraltro nel
quarto motivo, come violate, norme di legge (artt.476,477,482,648,648 bis c.p.)
estranee alle imputazioni di rapina aggravata in concorso di cui ai capi a),b),d),e) e f).
2. Ricorso di Diana Salvatore
2.1 La censura in ordine all’aggravante della minorata difesa (art. 61 c.p., n. 5) è
sostenuta dal ricorrente con le argomentazioni che detta circostanza avrebbe natura
soggettiva e non oggettiva, e che l’imputato al momento in cui si era impossessato
dell’autovettura di cui al capo a) ignorava che alla guida della stessa vi fosse una
donna incinta. Tutte tali proposizioni sono decisamente errate. Quanto al primo profilo,
va qui richiamato e ribadito il tradizionale insegnamento di questa sede di legittimità,
assolutamente costante, che ha sempre sostenuto che la circostanza in parola “ha
carattere oggettivo ed è integrata per il solo fatto della ricorrenza di condizioni utili a
facilitare il compimento dell’azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni
siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell’agente” (così,
tra le tante, Cass.Sez.V, Sent.n. 14995/23.02.2005, Rv. 231359). La valutazione della
sussistenza dell’aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per
caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più
difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi

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impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato (v.Cass.Sez.II, Sent. n.
43128/2014 Rv. 260530).
Il motivo oltre che manifestamente infondato è privo della specificità, prescritta
dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni
svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste. I giudici
d’appello, facendo applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte,
hanno infatti correttamente affermato che la circostanza per cui la parte offesa fosse
all’ottavo mese di gravidanza integra l’aggravante di cui all’art.61 n.5 c.p., e cioè delle

condizioni di minorata difesa, in cui versava la vittima della rapina, fatta scendere
dall’autovettura, e quindi minacciata puntandole la pistola al ventre.
2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p.
Circa la sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma, è sufficiente rammentare
il consolidato indirizzo giurisprudenziale, per il quale l’aggravante contestata è ben
ravvisabile anche se trattasi di arma giocattolo (Cass. S.U., Sent. n. 3394 del
06/03/1992 Rv. 189520).
2.3 Per quanto attiene, infine, il terzo motivo di doglianza, va osservato che la
concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui
esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali
attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del
giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi,
ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi
di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Cass.Sez.I,Sent.n.
46954/2004 Rv. 230591). Nella specie la Corte territoriale ha spiegato di non ritenere
il Diana meritevole delle invocate attenuanti, perché il fatto appariva di notevole
gravità con riguardo alle modalità di esso e in particolare al fatto che l’azione era
avvenuta in pieno giorno, la qual cosa unitamente alle modalità della condotta è
sintomo di elevata spregiudicatezza criminale. Si tratta di considerazioni ampiamente
giustificative del diniego, che le censure del ricorrente (meramente re iterative dei
motivi d’appello) non valgono minimamente a scalfire.
3. Ricorso di Sollo Gaetano.
3.1 n primo motivo è manifestamente infondato e privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., per le stesse
ragioni di cui al punto 2.2 A ciò aggiungasi che l’imputato ha rinunciato ai motivi
eccetto quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, e che dalle risultanze
processuali di cui alla sentenza di primo grado nessun dubbio che l’arma utilizzata per
minacciare la parte offesa fosse priva di tappo rosso.

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3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come emerge dal capo
a) della rubrica, le aggravanti contestate sono quelle di aver commesso il fatto in
unione tra loro, con l’uso di arma e approfittando della circostanza di persona (stato di
gravidanza), tale da ostacolare la privata difesa. Con riferimento alla rapina in
questione, l’aver agito in pieno giorno, anziché in ora notturna, è circostanza valutata
dalla Corte non certo per ritenere l’aggravante della minorata difesa, bensì quale
elemento negativo sintomo di elevata spregiudicatezza criminale, e ciò al fine di
giustificare il diniego delle invocate attenuanti generiche.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
proces ali e della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
erato, in data 8.3.2016.
liere est nsore
Cerva ro
411/t I

cOY–2

Il Presidente
Mario Gentile

Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

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