Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28275 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28275 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 4667/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/03/2014
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di A.A. avverso la sentenza
emessa in data 21.11.2012 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella in data
16.1.2009 del Tribunale di Milano che aveva condannato il predetto alla pena di mesi
sette di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR
309/1990 (cocaina).
Deduce il vizio motivazionale e la carenza di motivazione in relazione al mancato
inquadramento nella fattispecie del consumo di gruppo, nonché la violazione di legge ed
loro massima estensione.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e non consentite nella
presente sede di legittimità.
Nulla consente di ravvisare il dedotto consumo di gruppo non potendosi ritenere che
l’acquisto da parte del cedente A.A. sia avvenuto sin dall’inizio per conto del
cessionario né che fosse certa sin dall’inizio l’identità del mandante e la sua manifesta
volontà di procurarsi la sostanza per mezzo del A.A. (Cass. pen. Sez. Un. n. 25401 del
31.1.2013, Rv. 255258), mentre invece le operazioni di appostamento ed osservazione di
P.G. hanno chiaramente indotto a ravvisare una mera cessione di stupefacente tra
soggetti del tutto estranei tra loro.
Corretta è stata la commisurazione della pena la cui determinazione tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi
indicati nell’art. 133 c.p.: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non
postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass.
pen. Sez. II, n. 12749 del 19.3.2008, Rv. 239754).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 5.3.2014
il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella